Riduzione

Riduzione
Azione di () (d. civ.)
È l'azione che ha per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la (—) delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre [Disponibile (quota)].
Soggetti attivi legittimati all'azione di (—), sono:
— il legittimario leso o pretermesso;
— l'erede del legittimario;
— l'avente causa del legittimario.
Il legittimario, che eserciti la (—) di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla propria porzione di legittima le donazioni (dirette o indirette) ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dal donante o dal testatore [Dispensa dall'imputazione].
Il legittimario leso che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e legati fatti a persone che non sono chiamate come coeredi.
Se la (—) è accolta, si procede in tal modo:
— innanzitutto si diminuiscono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volontà del testatore);
— successivamente si riducono le donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo a quelle precedenti.
L'(—) è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall'apertura della successione.
Il legittimario, che mediante la (—) abbia fatto dichiarare inefficace la disposizione lesiva, può ottenere quindi la restituzione dell'immobile oggetto di tale disposizione e lo riceve libero da ogni peso o ipoteca.
() in schiavitù (d. pen.)
L'art. 600 c.p., riformulato dalla L. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, tipizza tre modalità di realizzazione del reato:
— l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà (traduzione normativa della nozione di schiavitù dettata dalla Convenzione di Ginevra del 1926, ribadita dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, nel 1998);
— la riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, attraverso l'imposizione di prestazione lavorative o sessuali ovvero dell'accattonaggio o comunque di prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (ipotesi che ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
— il mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza (risulta così sanzionata anche la condotta di chi mantenga in soggezione persona già privata da altri dello status libertatis).
L'art. 601 c.p., riscritto dalla L. 228/2003, sanziona due distinte condotte:
— la tratta di chi già si trovi nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (il concetto di tratta, accolto nel successivo art. 602 c.p., è fornito dalla Convenzione di Ginevra, ai sensi della quale è tale ogni attività di cattura, acquisto o cessione di individuo finalizzato alla riduzione in schiavitù, nonché ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi);
— il fatto di chi, al fine di commettere uno dei delitti indicati al primo comma dell'art. 600 c.p., con le modalità delineate dalla norma, induce taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
L'art. 602 c.p., sostituito dalla citata legge, è ipotesi sussidiaria, che sanziona l'alienazione, la cessione ed il correlativo acquisto di persona che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p..
Pena: reclusione da 8 a 20 anni, per tutte le fattispecie, con aumento da un terzo alla metà nelle ipotesi aggravate.