Riduzione
Riduzione
Azione di () (d. civ.)
Soggetti attivi legittimati all'azione di (), sono:
il legittimario leso o pretermesso;
l'erede del legittimario;
l'avente causa del legittimario.
Il legittimario, che eserciti la () di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla propria porzione di legittima le donazioni (dirette o indirette) ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dal donante o dal testatore [Dispensa dall'imputazione].
Il legittimario leso che non ha accettato l'eredit à col beneficio d'inventario non pu ò chiedere la riduzione delle donazioni e legati fatti a persone che non sono chiamate come coeredi.
Se la () è accolta, si procede in tal modo:
innanzitutto si diminuiscono le disposizioni testamentarie proporzionalmente (tranne diversa volont à del testatore);
successivamente si riducono le donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo a quelle precedenti.
L'() è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dall'apertura della successione.
Il legittimario, che mediante la () abbia fatto dichiarare inefficace la disposizione lesiva, pu ò ottenere quindi la restituzione dell'immobile oggetto di tale disposizione e lo riceve libero da ogni peso o ipoteca.
() in schiavit ù (d. pen.)
L'art. 600 c.p., riformulato dalla L. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, tipizza tre modalit à di realizzazione del reato:
l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di propriet à (traduzione normativa della nozione di schiavit ù dettata dalla Convenzione di Ginevra del 1926, ribadita dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, nel 1998);
la riduzione di una persona in uno stato di soggezione continuativa, attraverso l'imposizione di prestazione lavorative o sessuali ovvero dell'accattonaggio o comunque di prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (ipotesi che ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorit à o approfittamento di una situazione di inferiorit à fisica o psichica o di una situazione di necessit à, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorit à sulla persona;
il mantenimento di una persona nello stato di soggezione delineato in precedenza (risulta cos ì sanzionata anche la condotta di chi mantenga in soggezione persona gi à privata da altri dello status libertatis).
L'art. 601 c.p., riscritto dalla L. 228/2003, sanziona due distinte condotte:
la tratta di chi gi à si trovi nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. (il concetto di tratta, accolto nel successivo art. 602 c.p., è fornito dalla Convenzione di Ginevra, ai sensi della quale è tale ogni attivit à di cattura, acquisto o cessione di individuo finalizzato alla riduzione in schiavit ù, nonch é ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi);
il fatto di chi, al fine di commettere uno dei delitti indicati al primo comma dell'art. 600 c.p., con le modalit à delineate dalla norma, induce taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
L'art. 602 c.p., sostituito dalla citata legge, è ipotesi sussidiaria, che sanziona l'alienazione, la cessione ed il correlativo acquisto di persona che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p..
Pena: reclusione da 8 a 20 anni, per tutte le fattispecie, con aumento da un terzo alla met à nelle ipotesi aggravate.