Istituzione di erede
Istituzione di erede (d. civ.)
Disposizione patrimoniale (che forma il contenuto tipico del testamento) con cui il testatore designa il suo successore.
Con tale disposizione l'erede viene indicato come successore a titolo universale. Anche se il testatore nomina pi ù eredi questi succedono, a titolo universale, per la quota determinata o per quote eguali.
Il testatore pu ò usare la parola erede oppure pu ò limitarsi a indicare una persona come quella a cui lascia tutti i suoi beni o una frazione aritmetica di essi.
L'(), nel momento dell'apertura della successione, fa sorgere in capo al nominato un diritto potestativo [Diritti (soggettivi)] all'acquisto dell'eredit à da esercitarsi mediante l'accettazione.
L'istituito diviene erede con l'accettazione anche se gli effetti di tale atto retroagiscono al momento dell'apertura della successione.
Gli artt. 624-648 c.c. disciplinano una serie di casi in cui l'() pu ò essere annullata, dichiarata nulla oppure sottoposta a condizione, mai a termine (Semel heres, semper heres).