Infermità di mente

Infermità di mente
() nel diritto civile (d. civ.)
() nel diritto penale (d. pen.)
Costituisce uno stato mentale patologico che esclude o diminuisce la capacità di intendere e di volere (artt. 88 e 89 c.p.) nella commissione di un fatto costituente reato.
L'alterazione dello stato mentale, ai fini del giudizio di imputabilità, deve esistere al momento del fatto, cioè nel momento in cui il soggetto ha posto in essere la condotta criminosa.
Per le malattie caratterizzate dall'alternanza di stati di alterazione mentale e periodi di lucidità (es.: l'epilessia), un'assoluta incapacità di intendere e/o di volere si riscontra soltanto nei periodi cd. accessuali.
Nei periodi d'intervallo è invece necessario stabilire, caso per caso, il grado e la natura delle alterazioni della personalità in modo da accertare se si tratta di fenomeni che possono rientrare nell'infermità o seminfermità mentale.
Oltre all'elemento cronologico, si richiede in genere che fra la malattia e il reato esista un vero e proprio nesso di causalità [Rapporto (di causalità)], nel senso che l'uno sia conseguenza dell'altra.
Il vizio di mente è totale, quando lo stato di alterazione mentale è tale da comportare una assoluta mancanza di capacità di intendere e di volere. Il vizio totale di mente ha per conseguenza il proscioglimento dell'imputato, al quale si applicherà la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, se riconosciuto socialmente pericoloso. L'(—) è parziale, quando la capacità di intendere e di volere non manca del tutto, ma è grandemente scemata. Il vizio parziale comporta una diminuzione della pena, a cui si aggiunge normalmente la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia, se l'imputato è riconosciuto socialmente pericoloso.
Dall'(—) vanno distinti gli stati emotivi (turbamenti improvvisi e passeggeri della psiche del soggetto) e passionali (odio, amore, gelosia) che non escludono né diminuiscono l'imputabilità (art. 90 c.p.).
Essi possono solo costituire circostanze attenuanti come nelle ipotesi previste dai nn. 2 e 3 dell'art. 62 c.p. o dall'art. 62bis c.p.