Infermità di mente
Infermit à di mente
() nel diritto civile (d. civ.)
() nel diritto penale (d. pen.)
Costituisce uno stato mentale patologico che esclude o diminuisce la capacit à di intendere e di volere (artt. 88 e 89 c.p.) nella commissione di un fatto costituente reato.
L'alterazione dello stato mentale, ai fini del giudizio di imputabilit à, deve esistere al momento del fatto, cio è nel momento in cui il soggetto ha posto in essere la condotta criminosa.
Per le malattie caratterizzate dall'alternanza di stati di alterazione mentale e periodi di lucidit à (es.: l'epilessia), un'assoluta incapacit à di intendere e/o di volere si riscontra soltanto nei periodi cd. accessuali.
Nei periodi d'intervallo è invece necessario stabilire, caso per caso, il grado e la natura delle alterazioni della personalit à in modo da accertare se si tratta di fenomeni che possono rientrare nell'infermit à o seminfermit à mentale.
Oltre all'elemento cronologico, si richiede in genere che fra la malattia e il reato esista un vero e proprio nesso di causalit à [Rapporto (di causalit à)], nel senso che l'uno sia conseguenza dell'altra.
Il vizio di mente è totale, quando lo stato di alterazione mentale è tale da comportare una assoluta mancanza di capacit à di intendere e di volere. Il vizio totale di mente ha per conseguenza il proscioglimento dell'imputato, al quale si applicher à la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, se riconosciuto socialmente pericoloso. L'() è parziale, quando la capacit à di intendere e di volere non manca del tutto, ma è grandemente scemata. Il vizio parziale comporta una diminuzione della pena, a cui si aggiunge normalmente la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e custodia, se l'imputato è riconosciuto socialmente pericoloso.
Dall'() vanno distinti gli stati emotivi (turbamenti improvvisi e passeggeri della psiche del soggetto) e passionali (odio, amore, gelosia) che non escludono n é diminuiscono l'imputabilit à (art. 90 c.p.).
Essi possono solo costituire circostanze attenuanti come nelle ipotesi previste dai nn. 2 e 3 dell'art. 62 c.p. o dall'art. 62bis c.p.