Divisione
Divisione
() nel diritto civile (d. civ.; d. proc. civ.)
La () è un modo di cessazione della comunione. In seguito alla (), infatti, ciascun comunista ottiene la titolarit à esclusiva di una parte determinata dei beni comuni, corrispondente al valore della quota a lui spettante nello stato di comunione.
Il diritto alla () è un diritto potestativo imprescrittibile di ogni comunista.
Si distinguono le seguenti tipologie:
() amichevole o contrattuale
Ha luogo, nell'esercizio del potere di autonomia privata, con le modalit à stabilite, con unanimit à dei consensi, dagli stessi comunisti.
Il contratto di () pu ò essere annullato per violenza o dolo, ad istanza di ciascuno dei comunisti; è esclusa, invece, l'azione di annullamento per errore (art. 761 c.c.).
Se per errore sono stati omessi dei beni, vi è un apposito rimedio: il supplemento di divisione (art. 762 c.c.); se, invece, vi è stato errore nella stima dei beni, è prevista una particolare impugnazione: la rescissione per lesione (art. 763 c.c.).
() ereditaria
Pu ò essere fatta su richiesta di uno o pi ù coeredi e realizzarsi o con la stipula di un contratto [Divisione (amichevole)] o con sentenza del giudice [Divisione (giudiziale)], ovvero essere disposta personalmente e direttamente dal testatore [Testamento], il quale pu ò dividere i suoi beni tra gli eredi. Ai sensi dell'art. 734 c.c., la divisone operata dal testatore pu ò comprendere anche la quota legittima: il testatore dovr à, naturalmente, rispettare gli intangibili diritti dei legittimari che, in caso di lesione, potranno esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi [Legittima]. La () testamentaria è nulla quando il testatore, nell'effettuarla, abbia omesso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti.
La () cui non partecipano tutti i coeredi è nulla.
() giudiziale
Il legislatore prevede per la () un procedimento speciale cui debbono partecipare tutti i comunisti.
() dei poteri (teoria gen.)
Principio affermato da Montesquieu, in base al quale i tre poteri fondamentali dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario) vanno ripartiti tra organi diversi e separati (parlamento, governo, magistratura).
Tale rigoroso principio è soggetto a temperamenti negli Stati democratici contemporanei, ravvisandosi la titolarit à di talune funzioni anche in organi a queste generalmente non preposti (es.: la capacit à del Governo di emanare atti normativi: decreti legislativi e decreti-legge).