Divisione

Divisione
() nel diritto civile (d. civ.; d. proc. civ.)
La (—) è un modo di cessazione della comunione. In seguito alla (—), infatti, ciascun comunista ottiene la titolarità esclusiva di una parte determinata dei beni comuni, corrispondente al valore della quota a lui spettante nello stato di comunione.
Il diritto alla (—) è un diritto potestativo imprescrittibile di ogni comunista.
Si distinguono le seguenti tipologie:
(—) amichevole o contrattuale
Ha luogo, nell'esercizio del potere di autonomia privata, con le modalità stabilite, con unanimità dei consensi, dagli stessi comunisti.
Il contratto di (—) può essere annullato per violenza o dolo, ad istanza di ciascuno dei comunisti; è esclusa, invece, l'azione di annullamento per errore (art. 761 c.c.).
Se per errore sono stati omessi dei beni, vi è un apposito rimedio: il supplemento di divisione (art. 762 c.c.); se, invece, vi è stato errore nella stima dei beni, è prevista una particolare impugnazione: la rescissione per lesione (art. 763 c.c.).
(—) ereditaria
È la (—) del patrimonio ereditario tra i coeredi; con essa si scioglie la comunione ereditaria.
Può essere fatta su richiesta di uno o più coeredi e realizzarsi o con la stipula di un contratto [Divisione (amichevole)] o con sentenza del giudice [Divisione (giudiziale)], ovvero essere disposta personalmente e direttamente dal testatore [Testamento], il quale può dividere i suoi beni tra gli eredi. Ai sensi dell'art. 734 c.c., la divisone operata dal testatore può comprendere anche la quota legittima: il testatore dovrà, naturalmente, rispettare gli intangibili diritti dei legittimari che, in caso di lesione, potranno esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi [Legittima]. La (—) testamentaria è nulla quando il testatore, nell'effettuarla, abbia omesso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti.
La (—) cui non partecipano tutti i coeredi è nulla.
(—) giudiziale
È quella deliberata ed attuata dall'autorità giudiziaria quando, mancando l'unanimità dei consensi in ordine alle modalità da seguire nella (—), i comunisti (o un coerede) abbiano promosso l'azione di (—).
Il legislatore prevede per la (—) un procedimento speciale cui debbono partecipare tutti i comunisti.
() dei poteri (teoria gen.)
Principio affermato da Montesquieu, in base al quale i tre poteri fondamentali dello Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario) vanno ripartiti tra organi diversi e separati (parlamento, governo, magistratura).
Tale rigoroso principio è soggetto a temperamenti negli Stati democratici contemporanei, ravvisandosi la titolarità di talune funzioni anche in organi a queste generalmente non preposti (es.: la capacità del Governo di emanare atti normativi: decreti legislativi e decreti-legge).