Volontaria giurisdizione

Volontaria giurisdizione (d. proc. civ.)
È un tipo di giurisdizione diretta non a risolvere controversie, ma alla gestione di un negozio o di un affare, per la cui conclusione è necessario l'intervento partecipativo di un terzo (il giudice) estraneo ed imparziale che collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente: ad esempio per l'integrazione della capacità delle persone incapaci (autorizzazione alla vendita di beni di minori), in riferimento allo stato delle persone (affiliazione, legittimazione di figlio) oppure, per le attività commerciali (omologazione di atti societari).
Si tende perciò a qualificare la (—) come attività strutturalmente e funzionalmente di tipo amministrativo.
La differenza più evidente tra la (—) e la giurisdizione contenziosa sta nella natura del provvedimento finale: mentre in sede contenziosa i giudici emettono un provvedimento che è in grado di regolare con stabilità il rapporto controverso tra le parti in lite, nel campo della (—), essendo emessi in base ad una valutazione di opportunità che può mutare nel tempo, i provvedimenti del giudice possono essere in ogni tempo revocati o modificati.
Norme generali da applicare ai procedimenti di (—) che non siano regolati diversamente e specificamente dalla legge sono quelle dedicate ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737-742bis c.p.c.).