
Volontaria giurisdizione
Volontaria giurisdizione (d. proc. civ.)
Si tende perci ò a qualificare la () come attivit à strutturalmente e funzionalmente di tipo amministrativo.
La differenza pi ù evidente tra la () e la giurisdizione contenziosa sta nella natura del provvedimento finale: mentre in sede contenziosa i giudici emettono un provvedimento che è in grado di regolare con stabilit à il rapporto controverso tra le parti in lite, nel campo della (), essendo emessi in base ad una valutazione di opportunit à che pu ò mutare nel tempo, i provvedimenti del giudice possono essere in ogni tempo revocati o modificati.
Norme generali da applicare ai procedimenti di () che non siano regolati diversamente e specificamente dalla legge sono quelle dedicate ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737-742bis c.p.c.).