IneleggibilitĂ 

Ineleggibilità (d. cost.)
L'(—) designa l'impedimento giuridico, preesistente all'elezione [Elettorato], a divenire soggetto passivo del rapporto elettorale.
L'eleggibilità a cariche pubbliche costituisce un vero e proprio diritto soggettivo, spettante ad ogni cittadino fornito della capacità generale, ex art. 51 Cost. Pertanto le norme di legge che limitano tale diritto, per essere costituzionalmente legittime, devono ispirarsi a esigenze di pubblico interesse e vanno interpretate in senso restrittivo, e mai in via analogica (sent. 46/1976 Corte cost.).
Le cause di (—), pur nella loro sostanziale diversità, possono globalmente ricondursi:
— alla possibilità di influenzare in qualche modo la scelta degli elettori carpendone il consenso;
— alla possibilità di un esercizio scorretto delle funzioni che i candidati, una volta eletti, sono chiamati a svolgere, per un potenziale conflitto di funzioni o interessi.