Girata

Girata (d. comm.)
È un negozio giuridico cartolare (risultante dal titolo), unilaterale ed astratto, contenente un ordine di pagamento.
Consiste, in pratica, in una dichiarazione scritta sul titolo e sottoscritta con la quale il girante, possessore attuale del titolo, ordina al debitore cartolare di effettuare il pagamento del titolo stesso ad un altro soggetto (giratario).
La (—) si sostanzia in un ordine vincolante e quindi, pur ripetendo lo schema della delegazione di pagamento, se ne distingue perché da essa non nasce un'autorizzazione; il giratario acquista, inoltre, un diritto originario autonomo e immune dai vizi inerenti al diritto del girante.
La (—) è una caratteristica dei titoli di credito all'ordine, ma può essere utilizzata anche nei titoli nominativi (art. 2023 c.c.). La si rinviene in materia di assegno, fede di credito, fede di deposito, lettera di vettura e nota di pegno.
Anche il trasferimento dei titoli azionari [Azione (societaria)] può avvenire mediante (—) che deve essere fatta dall'intestatario, deve riportare la data e l'indicazione del giratario e deve essere autenticata da un notaio, un agente di cambio, un funzionario di una banca o una SIM.
Relativamente alla cambiale, quest'ultima può anche non circolare mediante (—): infatti il traente può imprimerle una circolazione anomala vietandone, con le parole non all'ordine o altre equivalenti, il trasferimento mediante (—).
Accanto alla funzione essenziale di trasferimento, la (—) ha un'ulteriore funzione di garanzia: infatti, il girante diviene anch'egli obbligato cambiario ed è solidalmente responsabile per l'accettazione e per il pagamento della cambiale (può escludere tale funzione apponendo alla (—) la clausola senza garanzia).
La (—) deve essere incondizionata ed ogni eventuale condizione si ha per non apposta; inoltre, essa può essere apposta anche dopo il protesto del titolo: in tal caso, come precisa l'art. 25 della legge cambiaria, si trasferiscono i soli diritti cambiari del cedente esposti a tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al girante.
La (—) parziale è, invece, nulla ex artt. 2010 c.c. e 16 L.C.
La (—) attribuisce la legittimazione al portatore del titolo ad esercitare i diritti nascenti dalla cambiale.
() in bianco
È quella che si effettua con la sola sottoscrizione del girante e senza indicazione del giratario. Il giratario può riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona o girare ancora in bianco il titolo ad altri. In questo caso, il titolo circola come un titolo al portatore, cioè con il semplice trasferimento del possesso.
() piena
È quella in cui è indicato il nome del giratario, al contrario della (—) in bianco.
() per procura o per incasso
Ha come effetto non il trasferimento della titolarità ma solo dell'esercizio dei diritti derivanti dal titolo. Il giratario agisce come un mandatario del girante e non potrà girare ad altri il titolo se non per procura.
() in garanzia o in pegno
Il titolo può essere trasferito a favore del giratario che sia creditore del girante, a titolo di pegno. Il giratario (creditore pignoratizio), però, non potrà disporre del diritto e potrà a sua volta girare il titolo solo per procura.