Girata
Girata (d. comm.)
Consiste, in pratica, in una dichiarazione scritta sul titolo e sottoscritta con la quale il girante, possessore attuale del titolo, ordina al debitore cartolare di effettuare il pagamento del titolo stesso ad un altro soggetto (giratario).
La () si sostanzia in un ordine vincolante e quindi, pur ripetendo lo schema della delegazione di pagamento, se ne distingue perch é da essa non nasce un'autorizzazione; il giratario acquista, inoltre, un diritto originario autonomo e immune dai vizi inerenti al diritto del girante.
La () è una caratteristica dei titoli di credito all'ordine, ma pu ò essere utilizzata anche nei titoli nominativi (art. 2023 c.c.). La si rinviene in materia di assegno, fede di credito, fede di deposito, lettera di vettura e nota di pegno.
Anche il trasferimento dei titoli azionari [Azione (societaria)] pu ò avvenire mediante () che deve essere fatta dall'intestatario, deve riportare la data e l'indicazione del giratario e deve essere autenticata da un notaio, un agente di cambio, un funzionario di una banca o una SIM.
Relativamente alla cambiale, quest'ultima pu ò anche non circolare mediante (): infatti il traente pu ò imprimerle una circolazione anomala vietandone, con le parole non all'ordine o altre equivalenti, il trasferimento mediante ().
Accanto alla funzione essenziale di trasferimento, la () ha un'ulteriore funzione di garanzia: infatti, il girante diviene anch'egli obbligato cambiario ed è solidalmente responsabile per l'accettazione e per il pagamento della cambiale (pu ò escludere tale funzione apponendo alla () la clausola senza garanzia ).
La () deve essere incondizionata ed ogni eventuale condizione si ha per non apposta; inoltre, essa pu ò essere apposta anche dopo il protesto del titolo: in tal caso, come precisa l'art. 25 della legge cambiaria, si trasferiscono i soli diritti cambiari del cedente esposti a tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al girante.
La () parziale è, invece, nulla ex artt. 2010 c.c. e 16 L.C.
La () attribuisce la legittimazione al portatore del titolo ad esercitare i diritti nascenti dalla cambiale.
() in bianco
() piena
() per procura o per incasso
Ha come effetto non il trasferimento della titolarit à ma solo dell'esercizio dei diritti derivanti dal titolo. Il giratario agisce come un mandatario del girante e non potr à girare ad altri il titolo se non per procura.
() in garanzia o in pegno
Il titolo pu ò essere trasferito a favore del giratario che sia creditore del girante, a titolo di pegno. Il giratario (creditore pignoratizio), per ò, non potr à disporre del diritto e potr à a sua volta girare il titolo solo per procura.