Protesto
Protesto (d. comm.)
Atto giuridico con il quale l'ufficiale giudiziario, il notaio o il segretario comunale (nei comuni dove non esista alcuno dei predetti pubblici ufficiali) accerta l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore (protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare la cambiale o l'assegno.
Essendo redatto da un pubblico ufficiale (ufficiale levatore) nell'esercizio delle sue funzioni, il protesto è atto pubblico.
La disciplina del protesto è contenuta negli artt. 51-73 del R.D. 1669/1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del R.D. 1736/1933 per l'assegno.
Il creditore consegna il titolo all'ufficiale levatore, che si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento o l'accettazione; a fronte del rifiuto, l'ufficiale procede alla levata del protesto, rendendo esecutivo il titolo.
Nella pratica, per svolgere dette operazioni (esclusa la levata del protesto) gli ufficiali levatori sono autorizzati a servirsi di ausiliari (presentatori) in possesso di determinati requisiti, nominati su loro designazione dal presidente della Corte di appello.