Fede
Fede
() di credito (d. banc.)
La (), o polizzino, è un titolo di credito all'ordine, contenente la promessa della Banca emittente di pagare una somma determinata, presso una qualunque filiale di esso.
Caratteristica fondamentale della () è che essa pu ò contenere l'indicazione della causale del pagamento e le condizioni alle quali questo resti eventualmente subordinato: l'apposizione della condizione sospende l'obbligo del pagamento, da parte della Banca, fino a che il presentatore non dimostri l'adempimento. Essa pu ò essere emessa unicamente dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia.
Il titolo circola per girata; nell'ipotesi di indicazione della causale o di apposizione di condizioni, la girata stessa deve essere scritta interamente a mano e la firma del girante deve essere autenticata da un notaio.
() di deposito (d. comm.)
La () contiene indicazioni relative alla merce e conferisce al portatore il diritto alla sua riconsegna nonch é a disporne mediante trasferimento del titolo.
() pubblica (d. pen.)
Consiste nella fiducia che la societ à ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti) ai quali l'ordinamento attribuisce un valore giuridicamente rilevante. La fede pubblica costituisce l'oggetto giuridico ossia il bene-interesse tutelato dei reati contenuti nel titolo VII del libro II del c.p. intitolato appunto dei delitti contro la fede pubblica tra cui rientrano ad es. la falsificazione di monete (art. 453 c.p.), la falsit à in atti (artt. 476-493 c.p.) le false dichiarazioni sull'identit à propria o di altri (art. 496 c.p.).
Nei delitti contro la fede pubblica assume rilievo il concetto di falso. Si considera falso tutto ci ò che è contrario al vero, ma che si presenta in modo da sembrare vero.
Perch é venga lesa o sorga pericolo per la fede pubblica, occorre che la falsit à sia idonea ad ingannare le persone, facendo loro credere alla genuinit à dell'oggetto, del segno, della dichiarazione, del documento, ecc. non genuino.
Per tale ragione, in dottrina come in giurisprudenza, si nega rilievo penale al falso innocuo e grossolano. Il primo è il falso microscopicamente rilevabile, inidoneo a trarre in inganno alcuno; il secondo è il falso inidoneo a ledere la genuinit à dell'oggetto perch é cade su una parte dello stesso privo di valenza probatoria. Alla stessa stregua si esclude rilievo penale al falso inutile, che cade su un documento giuridicamente inesistente.