Assegno
Assegno (d. civ.)
Gli assegni costituiscono una particolare categoria di titoli di credito, in cui il soggetto designato per il pagamento è necessariamente una banca.
La funzione dell'assegno consiste essenzialmente nel facilitare i pagamenti: si tratta quindi di un mezzo di pagamento che viene rilasciato ed accettato in sostituzione della moneta legale.
() bancario
Il traente è obbligato, nei confronti del legittimo possessore dell'() bancario, ad eseguire il pagamento nel caso che la banca trattaria lo rifiuti e lo stesso obbligo sussiste per tutti i successivi firmatari, nel caso di trasferimento del titolo mediante girata.
Trattasi, dunque, di uno strumento di pagamento (non di credito, a differenza della cambiale).
Sono requisiti essenziali dell'() bancario:
la denominazione di assegno bancario o ch éque ;
l'ordine incondizionato di pagare la somma specificata;
l'indicazione del luogo e della banca cui presentare l'() bancario per il pagamento;
la sottoscrizione autografa del traente;
data e luogo di emissione.
L'() bancario pu ò essere emesso all'ordine o al portatore ed esso pu ò circolare secondo le regole generali che disciplinano la circolazione dei titoli di credito.
Il trasferimento dell'() bancario all'ordine si attua normalmente mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo; la possibilit à di girata, per ò, pu ò essere esclusa attraverso l'apposizione della clausola non trasferibile , mentre la clausola non all'ordine rende l'() bancario cedibile soltanto con le forme e con gli effetti della cessione ordinaria. La clausola di non trasferibilit à è obbligatoria nel caso di () bancario d'importo superiore a 12.500 euro.
L'() bancario deve essere presentato all'incasso entro tempi molto brevi (art. 32 L.A.B.), pena la perdita dell'azione di regresso verso il traente e gli altri obbligati.
La mancanza di somme disponibili al momento dell'emissione o l'emissione non autorizzata di assegni importano l'applicazione a carico del traente di sanzioni pecuniarie e personali (D.Lgs. 507/1999).
A differenza della cambiale, l'() bancario pu ò non essere accettato dalla banca. Tuttavia nella pratica bancaria si sono diffusi alcuni mezzi con cui tutelare la legittima aspettativa del portatore dell'() bancario a che esso sia pagato.
Si sono diffuse le seguenti figure particolari di () bancario finalizzate soprattutto alla riduzione dei rischi connessi alla circolazione:
() bancario non trasferibile. È pagabile solo all'immediato prenditore che non pu ò trasferirlo in alcun modo a terzi, se non ad un banchiere e solo per l'incasso;
() bancario da accreditare. È pagabile solo attraverso accredito diretto dell'importo sul conto del portatore gi à cliente della banca;
() bancario sbarrato. In questo caso vengono tracciate due rette parallele all'interno delle quali pu ò inserirsi la parola banchiere o il nome stesso del banchiere. Esso pu ò essere pagato solo al cliente o ad altro banchiere intermediario; di conseguenza se la banca lo paga a colui che lo detiene fraudolentemente non pu ò attenuare le conseguenze per il fatto che il beneficiario non abbia comunicato il furto del titolo.
() bancario piazzato
Si dice piazzato perch é è pagabile presso una sola filiale (o piazza) della Banca d'Italia.
() circolare
L'() circolare deve essere presentato all'incasso entro 30 giorni dall'emissione, pena la perdita dell'azione di regresso. La Banca d'Italia autorizza, dunque, le banche alla emissione degli () circolari nonch é di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La Banca d'Italia, tra l'altro, determina, in conformit à delle deliberazioni del CICR, la misura, la composizione e le modalit à per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni circolari e di quelli assimilabili o equiparabili (art. 49 D.Lgs. 385/93).
() di divorzio
La disciplina della liquidazione dell'assegno di divorzio è prevista dall'art. 5 della legge 898/1970 in cui è detto che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, il giudice deve liquidare, in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati un assegno periodico la cui entit à deve essere quantificata in ragione delle condizioni dei coniugi, del contributo dato alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio personale e familiare, nonch é in ragione della durata del matrimonio.
L'assegno divorzile va tenuto distinto da quello di separazione: infatti quest'ultimo presuppone la persistenza del vincolo matrimoniale; il primo, invece, presuppone lo scioglimento del matrimonio, sicch é nella sua quantificazione si deve tener conto di tale circostanza.
In passato l'assegno di divorzio si riteneva avesse una natura composita, assistenziale, risarcitoria e compensativa (Cass. 5874/1981); in seguito la giurisprudenza ha riconosciuto all'assegno natura esclusivamente assistenziale, in quanto corrisposto solidaristicamente al coniuge che non ha mezzi economici adeguati (Cass. Sez. Un. 11489/1990 e, successivamente, diverse sentenze fra le quali Cass. 13060/2002).
() per il nucleo familiare
Prestazione economica che, a decorrere dal 1 gennaio 1988, ha sostituito gli assegni familiari e, genericamente, ogni trattamento familiare comunque denominato. Sono beneficiari dell'():
i lavoratori dipendenti, tant' è che la sua erogazione risulta dalla busta paga;
i titolari di pensione e di prestazioni economiche previdenziali;
i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi;
il personale statale in attivit à di servizio ed in quiescenza;
i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.
Per determinare il diritto all'assegno ovvero il suo ammontare, occorre fare riferimento ai cd. livelli di reddito familiare, vale a dire ai diversi livelli di reddito correlati al numero dei componenti il nucleo familiare.