Chiamato all’ereditÃ
Chiamato all'eredit à (d. civ.)
Tra i poteri del (), ricordiamo:
l'esercizio di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari pur senza la loro materiale apprensione;
la possibilit à di compiere atti conservativi e di farsi autorizzare, in particolari casi (art. 460, c. 2 c.c.), alla vendita di beni;
la possibilit à di stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredit à (durante i termini previsti per l'inventario [Accettazione (dell'eredit à con beneficio di inventario)]).