Forma del negozio giuridico

Forma del negozio giuridico (d. civ.)
Per (—) si intende la manifestazione esteriore di un atto.
Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà della (—), espressione del principio dell'autonomia contrattuale, che consente al dichiarante di emettere la dichiarazione di volontà nella forma che preferisce.
Talora la (—) scritta è richiesta dalla legge per la prova del negozio, e in tal caso si parla di (—) ad probationem (= ai fini della prova). Quando la forma scritta è imposta ai fini probatori (così come quando è richiesta ad substantiam), il contratto non può essere provato per testimoni o per presunzioni semplici, ma occorre un documento scritto dal quale risulti che una volontà sia stata comunque manifestata (es. art. 1888 c.c.).
In alcuni casi, l'ordinamento subordina la validità del negozio all'uso di una (—) determinata (ad substantiam). La prescrizione di una (—) ad substantiam risponde a una duplice esigenza:
— richiamare l'attenzione del dichiarante sull'importanza dell'atto che compie;
— predisporre una documentazione e dare certezza allo stesso atto.
In questi casi, in genere, la legge richiede:
— un atto pubblico (per attuare la pubblicità);
— o una scrittura privata.
Questa (—) ad substantiam, richiesta per alcuni negozi (e cioè i negozi solenni o formali), rappresenta un onere per il dichiarante che, senza l'osservanza di essa, non può realizzare l'intento negoziale. Infatti, il negozio privo della forma necessaria è nullo.
Le parti possono stabilire la necessità di una (—) particolare per un futuro negozio che dovranno stipulare, e in tale ipotesi si parla di (—) convenzionale. La volontà delle parti di adottare una determinata (—) deve risultare da atto scritto e, salvo che sia espressamente stabilito che la (—) debba essere ad probationem, si presume che essa sia voluta ad substantiam (art. 1352 c.c.). Tale determinazione volontaria, comunque, non è possibile quando è stabilita dalla legge una determinata (—) o una (—) più rigorosa.