Universalità
Universalit à [di beni mobili] (d. civ.)
Complesso di cose che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria.
Dalla formulazione dell'art. 816 c.c. si evince che tre sono gli elementi delle ():
pluralit à di cose mobili [Beni];
destinazione unitaria: le cose che compongono l'(), pur avendo ciascuna un proprio distinto valore economico, debbono assolvere una funzione comune (cos ì i libri di una biblioteca);
appartenenza al medesimo soggetto.
Le singole cose che compongono l'() non perdono, per effetto dell'unitariet à della destinazione, la loro autonomia, per cui possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (art. 816, co. 2 c.c.).
Per certi fini le () sono regolate come cose immobili; ad esempio:
esse non possono acquistarsi mediante il possesso in buona fede, ai sensi degli artt. 1153-1155 c.c. (art. 1156 c.c.);
sono tutelabili, in via possessoria, mediante l'esercizio dell'azione di manutenzione [Manutenzione (Azione di)] (art. 1170 c.c.).
() di diritto
Pluralit à di rapporti giuridici considerati come complesso unitario dalla legge, senza la necessit à di un'aggregazione materiale tra i suoi eterogenei elementi (cd. universitas iuris). In pratica, nella () di diritto è la legge che considera e regola unitariamente una serie di rapporti giuridici; esempio pi ù importante di tale () è l'eredit à.