Domicilio
Domicilio (d. civ.)
Per () si intende il luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi (c.d. () generale). Esso costituisce una situazione di diritto che consegue alla localizzazione degli affari o interessi, non essendo necessario che di fatto il soggetto dimori nel luogo di ().
Il (), in particolare, ha rilievo per l'apertura della successione [Successione] e per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale.
Ogni soggetto pu ò avere un solo () generale:
() volontario: è quello scelto liberamente dal soggetto, cio è il risultato della sua determinazione e volont à;
() necessario e legale: è invece espressamente stabilito dalla legge. Cos ì, ad esempio, il () del minore è nel luogo di residenza della famiglia o del genitore con il quale convive; l'interdetto ha il () del tutore.
Il () speciale (o eletto ) si riferisce, invece, a determinati atti o affari di una persona e vige per la sola durata del compimento dell'atto o dell'affare: l'elezione di () va fatta espressamente e con atto scritto.
Elezione o dichiarazione di () (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
L'elezione di () è la discrezionale indicazione di un luogo dove il soggetto desidera ricevere le notifiche.
Nel processo civile, nel primo atto difensivo, la parte, dopo aver indicato e nominato il proprio difensore e procuratore, elegge () presso lo studio di quest'ultimo in modo che, da tale momento in poi, tutte le comunicazioni [Comunicazione (di atti)] e le notificazioni avverranno presso di lui.
La mancanza dell'indicazione del () non comporta alcuna irregolarit à dell'atto, ma gli avvisi avverranno presso la cancelleria del giudice adito: sar à quindi cura dell'avvocato informarsi presso la stessa.
Nel processo penale, in occasione del primo atto cui partecipi l'indagato (ovvero in caso di scarcerazione di soggetto detenuto), il giudice, il P.M., la polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto di pena invitano la persona a dichiarare o eleggere un () per le notificazioni, avvertendola anche dell'obbligo di comunicare ogni mutamento di esso (in mancanza, la notifica avverr à presso il domicilio del suo difensore).
() f ìscale (d. trib.)
Strumento predisposto dal legislatore per favorire l'attivit à di accertamento delle imposte. Il () viene ad essere identificato con il Comune nella cui anagrafe i cittadini sono iscritti. La nozione tributaria di () risulta, per le persone fisiche, pi ù ampia di quella data dall'art. 43 c.c., avvicinandosi piuttosto al concetto di residenza. La P.A. pu ò, tuttavia, stabilire il () di un soggetto nel luogo in cui questi svolge l'attivit à prevalente o ha la sede amministrativa.
A loro volta i contribuenti possono richiedere il cambio del (), se ricorrono particolari circostanze.
Per i cittadini residenti all'estero il () coincide con il Comune nel quale il reddito si è prodotto o, se il reddito è prodotto in pi ù Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito pi ù elevato.
Per gli stranieri il () è dato dal Comune in cui risiedono o dimorano da almeno un anno.
I cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonch é i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe ed emigrati in Stati aventi un regime fiscale privilegiato hanno invece, il () nel Comune di ultima residenza nello Stato.
Per gli enti collettivi il () è fissato nel luogo in cui è ubicata la sede legale.
Libert à di () (d. cost.)
Espressione tipica della libert à personale in quanto si concreta nella proiezione spaziale della persona. Tutelando il () l'ordinamento garantisce la persona stessa, e pi ù esattamente il rapporto persona-ambiente.
Essendo sancita l'inviolabilit à del () dall'art. 14 Cost. non possono essere eseguite perquisizioni, ispezioni, sequestri se non nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte. Tale inviolabilit à è per ò esclusa in caso di accertamenti per motivi di sanit à ed incolumit à pubblica o a fini economici e fiscali.
Le prove che la polizia si procura illegalmente o non conformemente all'art. 14 Cost. non possono essere utilizzate nel processo.
Violazione di () (d. pen.)