Residenza

Residenza (d. civ.)
La (—), come la dimora, è una situazione di fatto (res facti) implicante l'effettiva ed abituale presenza di un soggetto in un dato luogo. La (—) può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento deve essere denunciato con una doppia dichiarazione al comune che si abbandona ed a quello nel quale si intende fissare la nuova (—).
Nelle cause riguardanti persone fisiche, se la legge non prevede un foro speciale, la (—) del convenuto è il primo criterio in base al quale si determina la competenza [Competenza (processuale)].
La (—), inoltre, assume particolare rilievo in tema di notificazioni, nel caso in cui non sia possibile la notificazione in mani proprie: l'atto, il tal caso, va infatti notificato nel Comune di (—) del destinatario, ricercando quest'ultimo nei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c.
() fiscale (d. trib.)
Nell'ambito dell'ordinamento tributario italiano il legislatore distingue, sia ai fini dell'IRPEF che dell'IRES, i soggetti in residenti e non residenti, anziché in cittadini e stranieri.
Ai fini dell'IRPEF, infatti, sono soggetti passivi i residenti e non residenti nel territorio dello Stato. I primi sono colpiti per tutti i redditi prodotti, indipendentemente dal luogo di produzione (cd. principio della tassazione del reddito mondiale); i secondi sono colpiti soltanto per i redditi prodotti nello Stato.
Per evitare una doppia imposizione per i redditi prodotti all'estero, è stato introdotto come correttivo, un apposito credito d'imposta.
Si considerano residenti sia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile, sia i cittadini italiani che sono stati cancellati dall'anagrafe e sono emigrati in Stati aventi un regime fiscale privilegiato.
Per quanto riguarda l'IRES, si considerano residenti gli enti commerciali e non commerciali, gli enti equiparati, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute, le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi se hanno la sede legale, la sede amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta. Ne deriva che non ha rilevanza, ai fini del tributo in esame, che la società sia costituita all'estero, purché abbia in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, uno dei tre elementi sopra citati.