Comunicazione
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Libert à di () (d. cost.)
La libert à e la segretezza di (), tutelata dall'art. 15 Cost., è la trasmissione del proprio pensiero ad una o pi ù persone determinate.
La ratio del riconoscimento di tale libert à è da ricercare nella garanzia costituzionale dell'inviolabilit à riconosciuta a tutte le forme di (), qualunque sia il mezzo adoperato per manifestarla.
Il testo costituzionale disciplina insieme la libert à e la segretezza della () in quanto l'una trova fondamento nell'altra e nessuna delle due pu ò trovare piena applicazione senza l'altra.
Non è specificato chi sia il titolare del diritto inviolabile (mittente o destinatario); infatti sono assicurate pari dignit à e pari tutela tanto a chi effettua la () quanto a chi la riceve. Proprio in merito al rapporto tra autore e destinatario della comunicazione va rilevata la differenza rispetto all'art. 21: in quest'ultimo la tutela della libert à di manifestazione del pensiero [Pensiero (Libert à di)] non implica anche la tutela della sua segretezza, in quanto non è preso in considerazione un destinatario determinato (una o pi ù persone specifiche), ma l'impiego di mezzi di () di massa verso destinatari indeterminati.
A tutela della libert à di (), a differenza di quanto previsto per la libert à personale e di domicilio, non è ammessa alcuna forma urgente di limitazione rimessa all'autorit à di polizia da convalidare successivamente da parte del giudice; soltanto un atto dell'autorit à giudiziaria pu ò imporre limitazioni (come nel caso delle intercettazioni telefoniche).
() di atti (d. amm.)
Attivit à diretta a dare efficacia ad un atto amministrativo, rendendolo noto al destinatario.
La () ha una funzione diversa a seconda che il provvedimento da comunicare sia recettizio o meno: nel primo caso, infatti, costituisce un requisito di obbligatoriet à dell'atto in quanto è un presupposto essenziale perch é l'atto possa produrre i suoi effetti nella sfera del destinatario; diversamente, per gli atti non recettizi, la () serve solo a dare loro legale conoscenza.
La () pu ò effettuarsi mediante notifica ovvero, per gli atti di carattere generale o a destinatario non identificato, mediante pubblicazione (da effettuarsi, per gli atti dell'amministrazione centrale, nella Gazzetta Ufficiale; per gli atti dell'amministrazione regionale nel Bollettino Ufficiale delle Regioni; per gli atti delle amministrazioni periferiche, nelle forme stabilite dai regolamenti; per gli atti dell'amministrazione comunale, nell'Albo pretorio).