Comunicazione

Comunicazione
Libertà di () (d. cost.)
La libertà e la segretezza di (—), tutelata dall'art. 15 Cost., è la trasmissione del proprio pensiero ad una o più persone determinate.
La ratio del riconoscimento di tale libertà è da ricercare nella garanzia costituzionale dell'inviolabilità riconosciuta a tutte le forme di (—), qualunque sia il mezzo adoperato per manifestarla.
Il testo costituzionale disciplina insieme la libertà e la segretezza della (—) in quanto l'una trova fondamento nell'altra e nessuna delle due può trovare piena applicazione senza l'altra.
Non è specificato chi sia il titolare del diritto inviolabile (mittente o destinatario); infatti sono assicurate pari dignità e pari tutela tanto a chi effettua la (—) quanto a chi la riceve. Proprio in merito al rapporto tra autore e destinatario della comunicazione va rilevata la differenza rispetto all'art. 21: in quest'ultimo la tutela della libertà di manifestazione del pensiero [Pensiero (Libertà di)] non implica anche la tutela della sua segretezza, in quanto non è preso in considerazione un destinatario determinato (una o più persone specifiche), ma l'impiego di mezzi di (—) di massa verso destinatari indeterminati.
A tutela della libertà di (—), a differenza di quanto previsto per la libertà personale e di domicilio, non è ammessa alcuna forma urgente di limitazione rimessa all'autorità di polizia da convalidare successivamente da parte del giudice; soltanto un atto dell'autorità giudiziaria può imporre limitazioni (come nel caso delle intercettazioni telefoniche).
() di atti (d. amm.)
Attività diretta a dare efficacia ad un atto amministrativo, rendendolo noto al destinatario.
La (—) ha una funzione diversa a seconda che il provvedimento da comunicare sia recettizio o meno: nel primo caso, infatti, costituisce un requisito di obbligatorietà dell'atto in quanto è un presupposto essenziale perché l'atto possa produrre i suoi effetti nella sfera del destinatario; diversamente, per gli atti non recettizi, la (—) serve solo a dare loro legale conoscenza.
La (—) può effettuarsi mediante notifica ovvero, per gli atti di carattere generale o a destinatario non identificato, mediante pubblicazione (da effettuarsi, per gli atti dell'amministrazione centrale, nella Gazzetta Ufficiale; per gli atti dell'amministrazione regionale nel Bollettino Ufficiale delle Regioni; per gli atti delle amministrazioni periferiche, nelle forme stabilite dai regolamenti; per gli atti dell'amministrazione comunale, nell'Albo pretorio).