Violazione di domicilio

Violazione di domicilio (d. pen.)
L'art. 614 c.p. prevede due forme per questo delitto, che può consistere, pertanto:
— nel fatto di chi si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, ovvero si introduca in tali luoghi clandestinamente o con inganno;
— nel fatto di chi si trattiene nei luoghi suddetti contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo o vi si trattiene o con inganno o clandestinamente.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la libertà individuale.
Abitazione è comunemente intesa come il luogo dove normalmente la persona conduce la sua vita domestica.
La privata dimora è ogni luogo, anche diverso dall'abitazione, ove si svolge qualsiasi attività della vita privata che debba esplicarsi fuori dalle ingerenze altrui.
Nella nozione di appartenenze, infine, si fanno rientrare tutti quei luoghi che si presentano come accessori rispetto all'abitazione ed alla privata dimora in quanto disposti per il loro migliore godimento e servizio.
Il reato si consuma con l'introduzione o l'intrattenersi nei suddetti luoghi contro la volontà del titolare dell'abitazione, volontà che può essere espressa o tacita, desumibile cioè da un suo comportamento inequivocabile.
Il diritto di esclusione spetta, altresì, a tutti i conviventi nell'abitazione, oltre che a chi ha il godimento della stessa.
All'introdursi o trattenersi contro la volontà del dominus è equiparata l'introduzione clandestina (di nascosto, in modo da non esser visti) o con inganno (traendo, cioè, in errore il dominus, come nel caso in cui si diano false generalità o false qualifiche).
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di introdursi o trattenersi nelle altrui dimore clandestinamente o con inganno o con la consapevolezza del dissenso del soggetto passivo.
Il reato è aggravato se commesso con violenza sulle cose e sulle persone o da una persona palesemente armata.
Pena: Reclusione fino a 3 anni; se però il fatto è commesso con violenza sulle cose o sulle persone o da una persona palesemente armata, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni (ult. co.).