
Violazione di domicilio
Violazione di domicilio (d. pen.)
L'art. 614 c.p. prevede due forme per questo delitto, che pu ò consistere, pertanto:
nel fatto di chi si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volont à espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, ovvero si introduca in tali luoghi clandestinamente o con inganno;
nel fatto di chi si trattiene nei luoghi suddetti contro l'espressa volont à di chi ha diritto di escluderlo o vi si trattiene o con inganno o clandestinamente.
Il reato appartiene alla categoria dei delitti contro la libert à individuale.
Abitazione è comunemente intesa come il luogo dove normalmente la persona conduce la sua vita domestica.
La privata dimora è ogni luogo, anche diverso dall'abitazione, ove si svolge qualsiasi attivit à della vita privata che debba esplicarsi fuori dalle ingerenze altrui.
Nella nozione di appartenenze, infine, si fanno rientrare tutti quei luoghi che si presentano come accessori rispetto all'abitazione ed alla privata dimora in quanto disposti per il loro migliore godimento e servizio.
Il reato si consuma con l'introduzione o l'intrattenersi nei suddetti luoghi contro la volont à del titolare dell'abitazione, volont à che pu ò essere espressa o tacita, desumibile cio è da un suo comportamento inequivocabile.
Il diritto di esclusione spetta, altres ì, a tutti i conviventi nell'abitazione, oltre che a chi ha il godimento della stessa.
All'introdursi o trattenersi contro la volont à del dominus è equiparata l'introduzione clandestina (di nascosto, in modo da non esser visti) o con inganno (traendo, cio è, in errore il dominus, come nel caso in cui si diano false generalit à o false qualifiche).
Il dolo consiste nella coscienza e volont à di introdursi o trattenersi nelle altrui dimore clandestinamente o con inganno o con la consapevolezza del dissenso del soggetto passivo.
Il reato è aggravato se commesso con violenza sulle cose e sulle persone o da una persona palesemente armata.
Pena: Reclusione fino a 3 anni; se per ò il fatto è commesso con violenza sulle cose o sulle persone o da una persona palesemente armata, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni (ult. co.).