Perizia
Perizia (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
() giurata
Consiste in un elaborato scritto relativo a questioni tecniche descritte, illustrate o valutate, la cui stesura presuppone il possesso, da parte dell'autore, di cognizioni tecnico-scientifiche appropriate all'incarico. In ordine a tale elaborato l'autore giura innanzi al cancelliere di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verit à. Con tale giuramento, l'elaborato pu ò essere utilizzato nei rapporti tra privati e tra questi e la P.A.: la falsa attestazione giurata è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 483 c.p.
() nel processo civile
In diritto processuale civile la () prende il nome di consulenza tecnica e si distingue in consulenza tecnica d'ufficio, che è quella disposta dal giudice al fine di farsi assistere da persone di particolare competenza tecnica per il compimento di atti del processo, e consulenza tecnica di parte, che riguarda i consulenti nominati dalle parti, che hanno il compito di assistere a tutte le indagini e le operazioni che compie il consulente del giudice.
La () non è un mezzo di prova in quanto ha solo la funzione di offrire all'attivit à del giudice l'ausilio di conoscenze tecniche che normalmente questi non possiede.
La () è un mezzo istruttorio rimesso quanto all'opportunit à ed alla necessit à di disporlo al potere discrezionale del giudice.
La nomina del consulente tecnico d'ufficio è fatta dal giudice istruttore (o dal Collegio) e pu ò avvenire d'ufficio o su richiesta delle parti.
() nel processo penale
Istituto di carattere generale finalizzato a integrare le generiche conoscenze tecniche di un organo giudicante o inquirente con quelle di un esperto del settore, appositamente nominato tra gli iscritti in determinati albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (artt. 221-222 c.p.p.).
Nell'ambito processuale penale, la () è un mezzo di prova che pu ò essere disposto sia in dibattimento, sia in sede di incidente probatorio. Quest'ultimo caso si ha quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile (art. 392 c.p.p.), o nel caso che l'accertamento peritale richieda durata superiore a 60 giorni (art. 392 c.p.p.).
Oggetto di () sono sia lo svolgimento di indagini che richiedono specifiche competenze di ordine tecnico, scientifico o anche artistico, sia la formulazione di giudizi o valutazioni che implichino siffatte competenze, sia l'acquisizione di dati che per essere rilevati presuppongono analoghe soggettive capacit à.
La () va obbligatoriamente disposta allorch é sussistono siffatte condizioni. Essa è inammissibile se di natura psicologica o criminologica, non dipendente da cause patologiche. È, invece, ammissibile l'incarico peritale per quesiti di natura psichiatrica o medico-legale, anche ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza. Per l'espletamento della perizia, il giudice non pu ò obbligare l'indagato, l'imputato o un terzo a soggiacere ad atti che ne limitino la libert à senza il loro consenso (es.: prelievo di sangue per il test del D.N.A.) (Corte Cost. 9-7-1996, n. 238).
In relazione ad accertamenti di notevole complessit à è consentita la collegialit à nella (), mentre per gli accertamenti che richiedono distinte conoscenze in differenti discipline (interdisciplinariet à) è necessaria la pluralit à dei periti.
La necessariet à della (), singola o collegiale, comporta che essa pu ò essere disposta anche di ufficio dal giudice, nella sua funzione di garante della correttezza del processo e delle procedure volte ad acquisire la verit à reale, al di l à di deficienze nell'impulso delle parti (artt. 190 e 224 c.p.p.).
Il perito è nominato dal giudice e a lui le parti possono affiancare i loro consulenti tecnici.