Clemenza

Clemenza [atti di] (d. cost.)
Con tale termine vengono indicati quei provvedimenti del Presidente della Repubblica o del Parlamento, con i quali viene derogata la legge penale.
Gli (—) possono distinguersi in collettivi, come l'amnistia e l'indulto, e individuali come la grazia e la commutazione della pena.
I primi due atti, originariamente di competenza del Presidente della Repubblica su delega del Parlamento, dopo la L.Cost. 1/92, sono concessi dal Parlamento con legge approvata a maggioranza dei due terzi. La grazia e la commutazione della pena, invece, erano già previste dall'art. 8 dello Statuto albertino e attribuite al re. Nell'attuale ordinamento repubblicano si discute se si tratti di atti presidenziali, governativi o complessi.