Indulto

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È un atto di clemenza generale che non opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena principale che è in tutto o in parte condonata.
L'(—) non estingue le pene accessorie [Pena] a meno che il decreto non preveda diversamente, mentre comporta la non eseguibilità delle misure di sicurezza, salvo quando la pena inflitta sia la reclusione superiore a 10 anni, ovvero la misura sia conseguente a dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere. L'(—), togliendo ad una sentenza il carattere di cosa giudicata, rende inoperante tale provvedimento (estingue, cioè, la pena), mentre l'amnistia cancella in toto il reato.
La competenza a concedere l'(—) spetta in via esclusiva al Parlamento con deliberazione effettuata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera in ogni suo articolo e nella votazione finale. È inoltre previsto che, per superare l'impasse interpretativa fino ad ora verificatasi, la legge di concessione dell'(—) deve stabilire il termine per l'applicazione e che, in ogni caso, esso non potrà applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Non presuppone una condanna irrevocabile. A norma dell'art. 75 Cost. le leggi di delegazione in materia di amnistia e (—) non possono essere sottoposte a referendum abrogativo. Nel concorso di reati si applica una sola volta, dopo aver cumulato le pene.
A seconda del momento in cui interviene l'(—) si distingue in:
(—) proprio: che interviene nella fase esecutiva, rispetto ad una sentenza di condanna irrevocabile;
(—) improprio: che interviene al momento della sentenza di cognizione.