Amnistia
Amnistia (d. pen.)
L'amnistia pu ò essere:
propria, per i reati per cui non sia ancora intervenuta la condanna; essa estingue il reato;
impropria, se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna; essa estingue le pene principali e quelle accessorie, ma non gli altri effetti penali della condanna. In particolare, l'amnistia propria ed impropria non fa venir meno le conseguenze civili del reato, per tali intendendosi quelle che derivano dal reato non quale illecito penalmente sanzionato, bens ì quale illecito civile, come tale produttivo di danno. Inoltre la condanna irrevocabile, la cui esecuzione viene meno in conseguenza dell'amnistia, continua a produrre effetti in relazione, ad es., all'accertamento della recidiva, alla dichiarazione di abitualit à o professionalit à nel reato, all'applicabilit à della sospensione condizionale della pena, o quando rilevi quale presupposto di altro reato.
Mentre l'amnistia propria impedisce l'inflizione della pena principale, quella impropria impedisce l'esecuzione della stessa pena o non permette, intervenendo ad esecuzione iniziata, che l'esecuzione prosegua.
L'amnistia è rinunziabile dall'imputato; essa differisce dall'indulto in quanto questo, alla pari dell'amnistia impropria, estingue la pena, ma solo quella principale, e non anche quelle accessorie.
L'art. 79 Cost. stabilisce che la competenza a concedere l'amnistia spetta in via esclusiva al Parlamento con deliberazione effettuata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
Le leggi in materia di amnistia non possono essere sottoposte a referendum abrogativo (art. 752 Cost.).