Circoscrizione

Circoscrizione (d. pubbl.)
() amministrativa
Parte di territorio in cui un ufficio amministrativo o un ente ha sede ed esercita i suoi poteri.
Una delle questioni più dibattute in diritto amministrativo è quella relativa alla dimensione ideale della (—) in cui gli organi periferici delle amministrazioni statali sono chiamati ad operare. Tradizionalmente, infatti, la dimensione tipo degli ambiti territoriali di competenza era quella provinciale, ritenuta sufficientemente ampia da non frammentare eccessivamente la distribuzione degli organi statali e sufficientemente ridotta da non costringere i cittadini a spostamenti defatiganti e dai costi proibitivi. A seguito dell'istituzione delle Regioni, si cominciarono a creare organi con ambiti di competenza regionale, ad esempio il Commissario del Governo. Peraltro, la dimensione regionale ha notevolmente acquistato terreno, ponendosi stabilmente accanto a quella provinciale. Anche la legge 15-3-1997, n. 59 (cd. Bassanini sul decentramento), pur manifestando un certo favor verso la dimensione regionale, invita il legislatore delegato a mantenere la dimensione provinciale degli organi a contatto diretto con i cittadini.
() comunale
Le (—) sono ripartizioni del territorio comunale definibili come articolazioni interne del Comune aventi una propria individualità per le caratteristiche topografiche, sociali ed economiche che le distinguono. Esse non sono dotate di personalità giuridica, non sono enti territoriali né organi del Comune.
L'art. 17 del D.Lgs. 267/2000 prevede l'obbligo, per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, e la facoltà, per i Comuni con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti, di deliberare il decentramento in (—) quali organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, cui possono essere affidate anche funzioni delegate. Organizzazione e funzioni della (—) sono disciplinate dallo Statuto [Statuto (comunale e provinciale)] e da apposito regolamento.
Nei Comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti lo Statuto può prevedere addirittura particolari e più penetranti forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale.
() elettorale
Ripartizione del territorio nazionale nella quale viene effettuata il calcolo per l'assegnazione dei seggi con la formula proporzionale [Sistemi (elettorali)].
Per l'elezione della Camera dei deputati il territorio nazionale è suddiviso in 27 (—).
A seguito della riforma legislativa, attuata con L. 270/2005, che ha abolito i collegi uninominali, l'attribuzione dei seggi si realizza su base proporzionale, in ragione delle percentuali di consensi ottenuti da partiti e coalizioni su scala nazionale.
Per l'elezione del Senato della Repubblica le (—) coincidono, per espressa previsione costituzionale (art. 57), con il territorio della Regione, per cui le (—) sono 20.
Nell'ambito di ciascuna (—) l'attribuzione dei seggi si realizza su base proporzionale, in ragione delle percentuali di consensi ottenuti da partiti e coalizioni su scala regionale.
() estero
Si tratta di una circoscrizione elettorale nella quale sono eletti un certo numero di deputati e senatori da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. Dopo un luogo iter parlamentare è stata istituita nel 2001 (L. Cost. 1/2001 e L. 459/2001).
I punti salienti di questa disciplina sono:
— i cittadini italiani residenti all'estero possono scegliere di votare in Italia, per la circoscrizione elettorale in cui sono iscritti, oppure di partecipare all'elezione dei rappresentanti della (—) attraverso il voto per corrispondenza, da inviare alla rappresentanza consolare dello Stato in cui risiedono;
 la (—) è suddivisa in quattro ripartizioni, vale a dire: a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; b) America meridionale; c) America settentrionale e centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. In ciascuna ripartizione è eletto un deputato o un senatore, mentre i restanti rappresentanti sono eletti in base alla popolazione residente;
— la candidatura alla (—) è consentita soltanto agli elettori residenti e votanti nella relativa ripartizione. Al contrario gli elettori residenti all'estero non possono candidarsi in una circoscrizione del territorio nazionale (a meno che non abbiano optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia);
— i cittadini italiani residenti all'estero possono anche partecipare alla fase di raccolta delle firme per l'indizione di un referendum abrogativo (art. 75 Cost.) e costituzionale (art. 138 Cost.).
Alla (—) sono riservati 18 seggi (12 deputati e 6 senatori).
() giudiziaria
Indica la sfera di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari.
Si parla di circondario per indicare la (—) propria delle Preture e dei Tribunali; di distretto per indicare la (—) propria delle Corti d'Appello.
La L. 30/1989 ha innovato relativamente alla (—) delle Preture, abolendo il mandamento, che fino a tale data rappresentava la (—) della Pretura, ed introducendo la figura della Pretura circondariale, da cui dipendono, per determinate funzioni, le altre Preture del circondario, definite sezioni staccate.
Per i cambiamenti disposti a seguito della soppressione delle Preture [Circondario].
() provinciale
Si tratta di forme di decentramento che possono essere attuate dalle Province al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze della popolazione.
L'art. 133 Cost. disciplina il mutamento della (—), che deve essere stabilito con legge della Repubblica, in considerazione del fatto che il territorio è elemento costitutivo della Provincia.