Compromesso

Compromesso
() come sinonimo di contratto preliminare (d. civ.)
() in materia di arbitrato (d. proc. civ.)
Con il (—) le parti si impegnano a far decidere da arbitri [Arbitrato] le controversie tra loro insorte, rinunziando a ricorrere all'autorità giudiziaria [Clausola (compromissoria)].
Il (—) va stipulato per iscritto, deve determinare esattamente l'oggetto della controversia, deve contenere la nomina degli arbitri o indicare le modalità di essa. In caso di mancata nomina degli arbitri, essi sono nominati in numero di tre dal Presidente del Tribunale, al quale è concessa altresì la facoltà di nominare, nel caso in cui le parti abbiano indicato un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro.
Il compromesso (e, più in generale, la convenzione d'arbitrato) è ammissibile per le controversie di lavoro solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. Invece, il (—) è inammissibile per le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili.
Gli arbitri possono decidere secondo diritto o secondo equità, e la loro sentenza si chiama lodo.