Lodo
Lodo (d. proc. civ.)
La decisione degli arbitri deve avvenire con l'applicazione delle norme di diritto, salvo che le parti abbiano autorizzato una pronuncia secondo equit à.
Dalla data della sua ultima sottoscrizione il () ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorit à giudiziaria, per cui ha efficacia vincolante tra le parti in ordine all'accertamento del rapporto e delle situazioni che riguardano le parti stesse, le quali sono tenute ad osservare quanto stabilito dagli arbitri.
Tuttavia, affinch é il lodo sia reso esecutivo e consenta la trascrizione o l'iscrizione di ipoteca giudiziale, occorre che la parte interessata faccia apposita istanza al tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarit à formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto (c.d. exequatur).
Contro il decreto che nega o concede l'esecutoriet à del lodo è ammesso reclamo alla Corte d'appello.
Ciascuna parte pu ò chiedere agli arbitri, entro un anno dalla comunicazione del lodo, di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, o di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'art. 823, numeri 1), 2), 3), 4), c.p.c.
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.
Se il lodo è stato depositato per l'esecutivit à (art. 825 c.p.c.) o è stato impugnato, la correzione è richiesta al tribunale davanti al quale pende l'impugnazione o presso il quale il lodo è stato depositato.
Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullit à (nei casi previsti dall'art. 829 c.p.c.), per revocazione e per opposizione di terzo (art. 831 c.p.c.).
I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
Sull'impugnazione decide la Corte di appello: in tal caso la Corte decide la controversia anche nel merito (salvo volont à contraria delle parti) se il lodo è annullato per i motivi di cui all'art. 829, n. 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 c.p.c. (art. 830, co. 2, c.p.c.).
() straniero (d. proc. civ.)
Chiunque vuol far valere nella Repubblica italiana un () deve proporre ricorso al presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la Corte d'appello di Roma.
Il presidente della Corte d'appello, accertata la regolarit à formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del () nella Repubblica salvo che:
la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
il () contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
In base all'art. 840 c.p.c. contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del () è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla Corte d'appello, entro 30 gg. dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.