Convalida

Convalida
() dell'atto amministrativo (d. amm.)
() del contratto annullabile (d. civ.)
È il negozio mediante il quale la parte legittimata a proporre azione di annullamento elimina i vizi del negozio annullabile (art. 1444 c.c.).
È espressione del principio di conservazione del contratto, poiché consente la sanatoria di un negozio invalido.
È negozio unilaterale ed accessorio, in quanto presuppone un altro negozio cui è unito da un rapporto di dipendenza o accessorietà.
Essa può essere:
— espressa, quando la parte manifesta la volontà di confermare il negozio con un'apposita dichiarazione;
— tacita, quando la parte dà esecuzione volontaria al negozio conoscendo il motivo di annullabilità (art. 1444, co. 2 c.c.).
() dell'arresto o del fermo (d. proc. pen.)
() di licenza o di sfratto (d. proc. civ.)
È un procedimento speciale diretto ad ottenere dal giudice la emanazione di un provvedimento (ordinanza), che convalidi la licenza ovvero lo sfratto per scadenza del termine o per mancato pagamento del canone pattuito. Possono valersi di questa procedura soltanto il locatore o il concedente in caso di locazione, affitto a coltivatore diretto, mezzadria, colonia parziaria. Soggetto passivo della procedura sarà, nel primo caso, il conduttore; nel secondo caso, l'affittuario coltivatore diretto, il mezzadro o il colono.
La legge prevede tre ipotesi:
— licenza per finita locazione, che si intima prima della scadenza del contratto, per impedire la rinnovazione tacita di esso;
— sfratto, che si intima dopo la scadenza del contratto;
— sfratto per morosità, che si intima per mancato pagamento dei canoni alle scadenze stabilite.
— In tutti e tre i casi la procedura inizia con una intimazione, rivolta dal locatore (o concedente), di lasciar libero l'immobile, con contestuale citazione del conduttore per la convalida.
All'udienza possono verificarsi le seguenti ipotesi:
— se il locatore non compare cessano gli effetti processuali dell'intimazione;
— se l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone, con ordinanza in calce alla citazione, l'apposizione su di essa della formula esecutiva.
 In tal caso la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell'opposizione. Tale disposizione va integrata (in caso di licenza o sfratto per finita locazione) con l'art. 56 della legge sull'equo canone, che impone al giudice di fissare, nel provvedimento di rilascio, anche la data di esecuzione dello stesso;
— se l'intimato compare, può fare opposizione all'intimazione e con ciò il giudizio si trasforma in un normale procedimento di cognizione.
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51, la competenza in materia di (—) spetta al Tribunale in composizione monocratica; il rito applicato sarà quello del lavoro (art. 447bis c.p.c. introdotto dalla riforma del '90).