Convalida
Convalida
() dell'atto amministrativo (d. amm.)
() del contratto annullabile (d. civ.)
Essa pu ò essere:
espressa, quando la parte manifesta la volont à di confermare il negozio con un'apposita dichiarazione;
tacita, quando la parte d à esecuzione volontaria al negozio conoscendo il motivo di annullabilit à (art. 1444, co. 2 c.c.).
() dell'arresto o del fermo (d. proc. pen.)
() di licenza o di sfratto (d. proc. civ.)
La legge prevede tre ipotesi:
licenza per finita locazione, che si intima prima della scadenza del contratto, per impedire la rinnovazione tacita di esso;
sfratto, che si intima dopo la scadenza del contratto;
sfratto per morosit à, che si intima per mancato pagamento dei canoni alle scadenze stabilite.
In tutti e tre i casi la procedura inizia con una intimazione, rivolta dal locatore (o concedente), di lasciar libero l'immobile, con contestuale citazione del conduttore per la convalida.
All'udienza possono verificarsi le seguenti ipotesi:
se il locatore non compare cessano gli effetti processuali dell'intimazione;
se l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone, con ordinanza in calce alla citazione, l'apposizione su di essa della formula esecutiva.
In tal caso la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell'opposizione. Tale disposizione va integrata (in caso di licenza o sfratto per finita locazione) con l'art. 56 della legge sull'equo canone, che impone al giudice di fissare, nel provvedimento di rilascio, anche la data di esecuzione dello stesso;
se l'intimato compare, pu ò fare opposizione all'intimazione e con ci ò il giudizio si trasforma in un normale procedimento di cognizione.
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19-2-1998, n. 51, la competenza in materia di () spetta al Tribunale in composizione monocratica; il rito applicato sar à quello del lavoro (art. 447bis c.p.c. introdotto dalla riforma del '90).