Voto
Voto (d. pubbl.)
Diritto al ()
L'art. 48 Cost. detta alcuni principi in materia di diritto al () che possono cos ì sintetizzarsi:
universalit à: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne [Suffragio universale];
personalit à: la Costituzione ha escluso la possibilit à del () per procura, anche se la L. 459/2001, relativa al diritto di voto degli italiani all'estero, consente a tali cittadini la possibilit à di esprimere il proprio voto per corrispondenza;
eguaglianza: il voto è uguale e il voto plurimo non è ammesso. Il suffragio di ogni elettore non pu ò avere valori quantitativi diversi, ma se le circoscrizioni elettorali sul territorio nazionale sono omogenee, quelle per la Circoscrizione estero possono variare, con la conseguenza che per eleggere un deputato o un senatore all'estero occorrono pi ù voti rispetto a quelli richiesti in Italia, comportando una disuguaglianza tra il voto degli italiani in patria e quelli all'estero;
libert à e segretezza: tali principi sono complementari, perch é la segretezza garantisce la libert à del (). Una sola eccezione è permessa, ed è relativa a coloro i quali sono del tutto impediti per motivi fisici, cio è i ciechi: essi, per poter votare, hanno bisogno di qualcuno che stia accanto a loro e che tenga loro la mano;
non obbligatoriet à: l'esercizio del voto costituisce solo dovere civico. Tale espressione è frutto di un compromesso raggiunto in sede costituente, dettato dalla necessit à di soddisfare l'esigenza di sancire per un verso, l'obbligatoriet à, per lo meno morale, del voto, per l'altro verso di tutelare il diritto di libert à dei cittadini, che comprende anche la libert à di scegliere se recarsi o meno alle urne.
Eventuali forme di coazione diretta o indiretta del (), quale ad esempio la menzione del mancato esercizio sul certificato elettorale, o la pratica della schedatura dei non votanti, potrebbero costituire una illegittima violazione del diritto di libert à di manifestazione delle opinioni politiche.
La L. Cost. 1/2000 ha modificato l'art. 48 della Costituzione, inserendo un nuovo comma. Esso prevede che la legge debba stabilire requisiti e modalit à per rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, senza che siano costretti a rientrare in Italia per votare. A tal fine è stata istituita la Circoscrizione estero.
() di preferenza
Il () era previsto, per la Camera dei deputati, dalla legge elettorale proporzionale in vigore in Italia fino al 1993: prima del 1991 le preferenze che potevano essere espresse erano multiple, poi ridotte ad una soltanto in seguito al referendum tenutosi nel giugno di quell'anno.
Il sistema maggioritario, adottato nel 1993 e vigente fino al 2005, non prevedeva il (), dal momento che nei collegi uninominali [vedi ] era previsto un solo candidato per ciascuna forza politica.
La L. 270/2005, di riforma del sistema elettorale, ha reintrodotto il sistema proporzionale; tuttavia all'elettore non è consentito scegliere, all'interno della lista che ha deciso di votare, un proprio candidato, disponendo di un unico voto da esprimere su un'unica scheda che reca il contrassegno di ciascuna lista. Egli, pertanto, esprime una preferenza per la lista e non per il candidato [Liste elettorali].