Voto

Voto (d. pubbl.)
Diritto al ()
È il diritto di tutti i cittadini di eleggere i propri rappresentanti in seno al Parlamento o negli altri organi rappresentativi degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni).
L'art. 48 Cost. detta alcuni principi in materia di diritto al (—) che possono così sintetizzarsi:
— universalità: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne [Suffragio universale];
— personalità: la Costituzione ha escluso la possibilità del (—) per procura, anche se la L. 459/2001, relativa al diritto di voto degli italiani all'estero, consente a tali cittadini la possibilità di esprimere il proprio voto per corrispondenza;
— eguaglianza: il voto è uguale e il voto plurimo non è ammesso. Il suffragio di ogni elettore non può avere valori quantitativi diversi, ma se le circoscrizioni elettorali sul territorio nazionale sono omogenee, quelle per la Circoscrizione estero possono variare, con la conseguenza che per eleggere un deputato o un senatore all'estero occorrono più voti rispetto a quelli richiesti in Italia, comportando una disuguaglianza tra il voto degli italiani in patria e quelli all'estero;
— libertà e segretezza: tali principi sono complementari, perché la segretezza garantisce la libertà del (—). Una sola eccezione è permessa, ed è relativa a coloro i quali sono del tutto impediti per motivi fisici, cioè i ciechi: essi, per poter votare, hanno bisogno di qualcuno che stia accanto a loro e che tenga loro la mano;
— non obbligatorietà: l'esercizio del voto costituisce solo dovere civico. Tale espressione è frutto di un compromesso raggiunto in sede costituente, dettato dalla necessità di soddisfare l'esigenza di sancire per un verso, l'obbligatorietà, per lo meno morale, del voto, per l'altro verso di tutelare il diritto di libertà dei cittadini, che comprende anche la libertà di scegliere se recarsi o meno alle urne.
È allora consentito all'elettore manifestare il proprio dissenso politico anche non votando.
Eventuali forme di coazione diretta o indiretta del (—), quale ad esempio la menzione del mancato esercizio sul certificato elettorale, o la pratica della schedatura dei non votanti, potrebbero costituire una illegittima violazione del diritto di libertà di manifestazione delle opinioni politiche.
La L. Cost. 1/2000 ha modificato l'art. 48 della Costituzione, inserendo un nuovo comma. Esso prevede che la legge debba stabilire requisiti e modalità per rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, senza che siano costretti a rientrare in Italia per votare. A tal fine è stata istituita la Circoscrizione estero.
() di preferenza
È la facoltà concessa a un elettore di scegliere, all'interno della lista che ha deciso di votare, un proprio candidato: la somma dei (—) permette, a votazione ultimata, di determinare un ordine della lista diverso da quello di presentazione.
Il (—) era previsto, per la Camera dei deputati, dalla legge elettorale proporzionale in vigore in Italia fino al 1993: prima del 1991 le preferenze che potevano essere espresse erano multiple, poi ridotte ad una soltanto in seguito al referendum tenutosi nel giugno di quell'anno.
Il sistema maggioritario, adottato nel 1993 e vigente fino al 2005, non prevedeva il (—), dal momento che nei collegi uninominali [vedi] era previsto un solo candidato per ciascuna forza politica.
La L. 270/2005, di riforma del sistema elettorale, ha reintrodotto il sistema proporzionale; tuttavia all'elettore non è consentito scegliere, all'interno della lista che ha deciso di votare, un proprio candidato, disponendo di un unico voto da esprimere su un'unica scheda che reca il contrassegno di ciascuna lista. Egli, pertanto, esprime una preferenza per la lista e non per il candidato [Liste elettorali].