Liste elettorali

Liste elettorali (d. pubbl.)
Dal punto di vista dell'elettorato attivo le (—) sono gli elenchi in cui sono iscritti i cittadini ammessi all'esercizio del diritto di voto. Le (—) si distinguono in:
— generali distinte per uomini e donne compilate in duplice esemplare, l'uno tenuto presso l'ufficio elettorale comunale, l'altro presso la Commissione elettorale comunale territorialmente competente;
— sezionali, le quali contengono i dati relativi agli elettori che, in base all'ubicazione delle rispettive abitazioni, sono assegnati alla singola sezione. Ogni Comune è, infatti, diviso in sezioni elettorali e i cittadini, a seconda della loro residenza, vengono assegnati alle varie liste sezionali.
Queste liste devono contenere due colonne che vengono riempite durante le votazioni in questo modo:
a)  sono annotati gli estremi di un documento di identità dell'elettore;
b) vengono firmate da uno scrutatore.
Da esse si può riscontrare se il cittadino ha esercitato o meno il diritto di voto;
— aggiunte, nelle quali sono iscritti i cittadini di Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia che ne abbiano fatto esplicita richiesta, essendo loro consentito il diritto di voto e l'eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiedono.
Per quanto riguarda, invece, l'elettorato passivo, sono gli elenchi dei candidati di ciascun partito che concorre all'assegnazione dei seggi in ciascuna circoscrizione elettorale.
Secondo quanto dispone l'art. 14 D.P.R. 361/1957, come modificato dalla legge 270/2005, i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare (—) devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni; all'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato e, in questo stesso momento, i partiti o i gruppi politici organizzati possono collegarsi tra loro in coalizioni.
La presentazione delle (—) di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (art. 18bis D.P.R. 361/1957, introdotto dalla L. 270/2005).
Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, né per i partiti o gruppi politici collegati con almeno due altri partiti o gruppi politici e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo.
() bloccata (d. pubbl.)
Lista elettorale che prevede l'elezione dei candidati nello stesso ordine con il quale sono stati presentati dai rispettivi partiti [Sistemi (elettorali)].
In passato, attraverso il voto di preferenza, gli elettori potevano modificare l'ordine di elezione dei candidati nel senso che venivano eletti quelli che avevano ottenuto più voti personali, anche se non erano i primi in lista. Il meccanismo delle (—), introdotto dalla L. 233/1977, è stato predisposto appunto per porre rimedio a questo stato di cose.
La legge citata, che introduceva il sistema di elezione maggioritario con correttivo proporzionale [Sistemi (elettorali)], prevedeva che, laddove ad una lista fossero stati assegnati due seggi (nell'ambito della ripartizione proporzionale), questi sarebbero andati alle prime due persone in lista.
Con la L. 270/2005, di riforma del sistema elettorale (che ha reintrodotto il metodo proporzionale, contemplando un premio di maggioranza), viene mantenuto il meccanismo delle (—): sulla scheda elettorale è consentito apporre un solo segno, sul simbolo della lista prescelta. Gli elettori non possono, quindi, scegliere tra persone (esprimendo una preferenza per un determinato candidato), ma soltanto tra partiti. In tal modo entrano in Parlamento i candidati in ordine di lista e risulta determinante la scelta centralizzata dei candidati da parte delle segreterie dei partiti. Non sono previste, inoltre, quote riservate alle donne.
() civetta (d. pubbl.)
È quella lista che partecipa alla competizione elettorale al solo scopo di danneggiare determinate forze politiche nella raccolta dei voti confondendo l'elettorato, senza aspirare ad aggiudicarsi i seggi in palio.