Uso
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Diritto di () (d. civ.)
Il diritto d'() ha carattere personalissimo e non pu ò essere ceduto o dato in locazione; secondo la giurisprudenza il divieto di cessione pu ò, tuttavia, essere superato con il consenso del nudo proprietario.
() della forza (d. internaz.)
Nel diritto internazionale classico l'() per la risoluzione delle controversie internazionali era considerato assolutamente lecito e poteva concretizzarsi sia nel ricorso alla guerra che in misure di rappresaglia armata. Tale liceit à costituiva un logico corollario del carattere intangibile della sovranit à dello Stato.
Soltanto a partire dalla fine della prima guerra mondiale tale principio sub ì una lenta erosione che port ò dapprima ad una regolamentazione ed in seguito al completo divieto dell'uso della forza, sancito dalla Carta delle N.U. e ribadito in diverse risoluzioni dall'Assemblea generale.
Alla luce dei principi sanciti dalla Carta delle N.U., ribaditi dalle risoluzioni dell'Assemblea generale e confermati da numerosi trattati internazionali, si pu ò affermare che il moderno diritto internazionale vieta:
la minaccia o l'() armata contro gli Stati o un popolo dotato di un'organizzazione rappresentativa (es. movimenti di liberazione nazionale) ai quali è riconosciuto il diritto all'autodeterminazione (in questi casi infatti il conflitto è equiparato ad un conflitto interstatuale);
l'() economica. Tuttavia, in questo caso lo Stato che la subisce non pu ò invocare la legittima difesa ma solo ricorrere a misure di rappresaglia pacifica;
l'acquisto di un territorio o parte di esso, da un altro Stato, in seguito alla minaccia o all'(). Questo divieto si ripercuote sull'obbligo per tutta la Comunit à Internazionale di non riconoscere tale occupazione (es. Ris. n. 662 del 1990 in seguito all'annessione del Kuwait da parte dell'Irak);
l'() in funzione preventiva . Alla luce delle formulazioni dell'Assemblea generale e della CIG, nessuna legittimit à è stata riconosciuta alle pretese di alcune potenze occidentali di poter far uso delle forza sulla base del pericolo di un attacco imminente;
l'() contro un'aggressione armata indiretta . Si definisce tale la semplice assistenza (es. concessione di basi militari) a gruppi in lotta contro uno Stato vittima di un'aggressione. Quest'ultimo infatti, non è legittimato a ricorrere all'() contro lo Stato assistente;
il ricorso a rappresaglie armate, in quanto ricomprese nel carattere generale del divieto dell'().
Le uniche eccezioni al generale divieto dell'() sono rappresentate dagli interventi attuali nell'ambito del sistema di sicurezza collettivo dell'O.N.U. e gli interventi di legittima difesa, nel quadro di quanto previsto dall'art. 51 della Carta O.N.U.
() legittimo delle armi (d. pen.)
La clausola di riserva di cui al co. 1 ( ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti ) limita l'applicabilit à di tale scriminante al caso in cui difettino i presupposti della legittima difesa e dell'adempimento del dovere.
L'indicata formulazione dell'art. 53 c.p. è quella risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 14 della L. 152/75 (cd. legge Reale).
Possono invocare la scriminante i pubblici ufficiali e quei soggetti che su legale richiesta del p.u. gli prestino assistenza.
Le condizioni perch é si possa invocare la scriminante sono le seguenti: che il soggetto sia determinato dal fine di adempiere un dovere del proprio ufficio; che il soggetto sia costretto a far uso delle armi dalla necessit à (l'uso delle armi costituisce extrema ratio) di respingere una violenza, vincere una resistenza, impedire la consumazione dei delitti di cui all'ultimo inciso dell'art. 53 c.p.
Quanto alla violenza, consiste in qualsiasi impiego della forza fisica realizzato nei confronti del p.u., e giustifica il ricorso alle armi solo se è in atto nel momento della condotta scriminata, pur senza raggiungere gli estremi del reato di violenza a P.U.
Quanto alla resistenza, parte della dottrina ritiene necessario che essa sia attiva, ossia si concreti in un atteggiamento minaccioso nei confronti del p.u., mentre altra parte reputa sufficiente una resistenza passiva, estrinsecantesi nella mera inottemperanza all'ordine del p.u. (es.: dimostranti che bloccano il traffico ferrovario sedendosi sulle rotaie).