Usufrutto
Usufrutto (d. civ.)
Si concreta nel diritto riconosciuto all'usufruttuario di godere ed usare della cosa altrui, traendo da essa tutte le utilit à che pu ò dare, compresi i frutti che essa produce, con l'obbligo di non mutarne la destinazione economica (artt. 981, 984 c.c.) (ius utendi et fruendi, salva rerum substantia).
In sostanza l'() si differenzia dagli altri diritti reali di godimento su cosa altrui proprio per la particolarit à della ripartizione di poteri e di facolt à, che competono, nei confronti del bene, rispettivamente all'usufruttuario ed al proprietario. In conformit à di un'antica tradizione giuridica, infatti, all'usufruttuario non competono solo specifiche forme di utilizzazione del bene, come avviene negli altri diritti reali di godimento, ma tutte le forme di utilizzazione che non sono escluse dal titolo. Sotto questo profilo si pu ò dire che l'() è il tipico diritto reale di godimento a contenuto generale, subordinato soltanto ai limiti della temporaneit à e dell'obbligo di rispettare la destinazione economica del bene.
La situazione del proprietario del bene gravato da (), al quale è sottratto il potere di usare il bene e di farne propri i frutti, è comunemente detta nuda propriet à.
Oggetto dell'() pu ò essere qualunque specie di bene (mobile o immobile, crediti, azienda etc.).
() legale dei genitori
I genitori che esercitano la potest à sui figli, hanno il diritto di usufrutto su tutti i beni del patrimonio personale del figlio (ad eccezione di quelli elencati nell'art. 324 c.c.). L'usufrutto legale dei genitori è destinato a garantire l'istruzione e l'educazione dei figli e a far fronte alle necessit à della famiglia, considerata nel suo complesso; i genitori, infatti, non possono godere dei frutti per un loro interesse personale, ma devono destinare i proventi del patrimonio a vantaggio del nucleo familiare. L'usufrutto legale dei genitori non va confuso con l'usufrutto ordinario, regolato dagli artt. 978 ss. c.c., trattandosi non di un diritto, ma di un ufficio di diritto privato cui sono tenuti i genitori.