Straniero
Straniero (d. pubbl.)
L'art. 10 Cost. stabilisce che la condizione giuridica dello () venga regolata dalla legge in conformit à delle norme e dei trattati internazionali. La norma introduce una riserva di legge rinforzata, in quanto il legislatore non pu ò offrire allo () un trattamento giuridico inferiore rispetto a quello fissato dal diritto internazionale richiamato dal dettato costituzionale.
La Costituzione riconosce inoltre agli () alcuni diritti e libert à fondamentali che, per loro natura, attengono strettamente e inscindibilmente alla persona umana (libert à personale, inviolabilit à del domicilio, segretezza della corrispondenza etc.). La legge ordinaria [Legge] pu ò, in ogni caso, estendere allo () diritti riconosciuti solo ai cittadini, senza che ci ò implichi anche una copertura costituzionale.
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ai quali il riconoscimento della cittadinanza europea garantisce la titolarit à di alcuni diritti, fra i quali la libert à di circolare e soggiornare nell'ambito degli Stati membri della Comunit à, il diritto di voto e di eleggibilit à alle elezioni comunali dello Stato in cui risiedono, il diritto di svolgere attivit à lavorativa e imprenditoriale, etc.;
() che godono del diritto d'asilo [Asilo politico] in quanto nel loro paese viene impedito l'effettivo esercizio delle libert à democratiche garantite dalla Costituzione.
Ulteriore condizione dello () è quello del rifugiato politico, regolata dal diritto internazionale.