Straniero

Straniero (d. pubbl.)
È colui che ha una cittadinanza diversa da quella italiana, distinguendosi in tal modo dall'apolide [Apolidia] che non ne ha alcuna; tuttavia è da segnalare che, secondo la dottrina, nella Costituzione lo (—) è parificato all'apolide.
L'art. 10 Cost. stabilisce che la condizione giuridica dello (—) venga regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. La norma introduce una riserva di legge rinforzata, in quanto il legislatore non può offrire allo (—) un trattamento giuridico inferiore rispetto a quello fissato dal diritto internazionale richiamato dal dettato costituzionale.
La Costituzione riconosce inoltre agli (—) alcuni diritti e libertà fondamentali che, per loro natura, attengono strettamente e inscindibilmente alla persona umana (libertà personale, inviolabilità del domicilio, segretezza della corrispondenza etc.). La legge ordinaria [Legge] può, in ogni caso, estendere allo (—) diritti riconosciuti solo ai cittadini, senza che ciò implichi anche una copertura costituzionale.
È possibile distinguere, nel nostro ordinamento, tre categorie di (—):
— appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ai quali il riconoscimento della cittadinanza europea garantisce la titolarità di alcuni diritti, fra i quali la libertà di circolare e soggiornare nell'ambito degli Stati membri della Comunità, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato in cui risiedono, il diritto di svolgere attività lavorativa e imprenditoriale, etc.;
— (—) che godono del diritto d'asilo [Asilo politico] in quanto nel loro paese viene impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione.
Ulteriore condizione dello (—) è quello del rifugiato politico, regolata dal diritto internazionale.