Extracomunitari

Extracomunitari (d. cost.)
Sono così definiti i cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea: ad essi è applicato un trattamento giuridico differente da quello in vigore per i cittadini comunitari. Il fondamento giuridico di tale trattamento differenziato va ricercato nell'art. 102 della Costituzione, laddove si prevede che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Tale trattamento differenziato, però, non può incidere sui diritti inviolabili dell'uomo, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 46 del 1977. Vanno dunque inquadrati entro questi limiti gli interventi del legislatore volti a disciplinare l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini (—).
Una prima disciplina organica del trattamento dei cittadini (—) fu adottata con la cd. legge Martelli (L. 39/1990), quasi interamente abrogata dalla cd. legge Napolitano-Turco (L. 40/1998).
Quest'ultimo provvedimento, confluito nel testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 189/2002), individua i motivi per cui è possibile entrare in Italia (turismo, studio, lavoro autonomo e subordinato, cure mediche, ricongiungimento familiare etc.), i documenti e le condizioni che devono essere soddisfatte per poter ottenere il rilascio della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, le modalità per l'espulsione degli stranieri illegalmente entrati nonché i diritti di cui godono i cittadini (—) legalmente residenti (in particolare la tutela sanitaria).
Il legislatore ha inoltre previsto (art. 3 D.Lgs. 286/1998) la redazione, ogni tre anni, di un documento programmatico relativo alla politica sull'immigrazione. Sulla base dei criteri generali individuati in tale documento, sono annualmente definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.