Continenza di cause

Continenza di cause (d. proc. civ.)
Varie cause possono influire sulla determinazione della competenza provocando uno spostamento della stessa da un giudice all'altro. Le principali di esse sono: la litispendenza, la (—) e la connessione.
Si verifica (—) quando due azioni, contemporaneamente pendenti davanti a giudici diversi, abbiano identici soggetti e causa petendi e differiscano solo quantitativamente nel petitum nel senso che il petitum di una di esse è più ampio e tale da contenere il petitum dell'altra, cosicché la materia del contendere di un giudizio comprende e coinvolge la materia del contendere dell'altro.
Quando si verificano i presupposti della (—) il legislatore tende a realizzare un'economia, sia pur minima, di giudizio e ad evitare l'emanazione di sentenze contraddittorie mediante la fusione della causa di minor contenuto in quella di contenuto più ampio. Infatti l'art. 39 c.p.c. al co. 2 dispone che se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la (—) e fissa con ordinanza un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa [Riassunzione] davanti al primo giudice (criterio della prevenzione). Se, invece, il giudice preventivamente adito non è competente per la causa successivamente proposta egli dichiara con sentenza la (—) e fissa con ordinanza il termine per la riassunzione davanti al secondo giudice (criterio dell'assorbimento).
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione.