Connessione

Connessione (d. proc. civ.)
Due azioni sono connesse se, malgrado siano diverse, abbiano in comune almeno uno degli elementi di identificazione (soggetti, petitum, causa petendi). Conseguenza della (—) è la riunione dei processi.
La (—) può essere di due tipi:
— soggettiva: due azioni, oggettivamente diverse, sono connesse per il solo fatto che sono instaurate fra le medesime persone; la legge consente il loro cumulo in un solo processo (art. 104 c.p.c.); in tal caso il giudice può disporre la loro separazione, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo; infine, il giudice può, se ne ricorre l'esigenza, decidere su alcune delle azioni, ordinando la continuazione dell'istruzione sulle altre, ovvero la rimessione al giudice inferiore di quelle di sua competenza (art. 2792, n. 5 c.p.c.);
— oggettiva: due azioni sono connesse quando hanno in comune uno od entrambi gli elementi oggettivi [Causa petendi; Petitum]. In tal caso possono proporsi congiuntamente in un solo processo, anche se i soggetti sono diversi (si ha in tale ipotesi litisconsorzio) o, se proposte separatamente, possono essere riunite.
Sono ipotesi speciali di connessione: l'accessorietà [Accessoria (Domanda)], la garanzia, la pregiudizialità, la riconvenzionale.
Modifiche alla competenza per ragioni di ()
L'esistenza di rapporti di (—) tra due o più azioni consente di derogare alle regole ordinarie sulla competenza, stante la primaria esigenza della simultaneità del processo, nel senso che una delle azioni connesse può essere proposta davanti al giudice competente per l'altra, anziché davanti a quello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Ad esempio, la domanda di garanzia (chiamata in garanzia) può essere proposta al giudice competente per la causa principale salvo che ecceda la sua competenza per valore. In tal caso egli rimette entrambe le cause al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione (art. 32 c.p.c.). Le modificazioni in esame sono però possibili solo per la competenza per territorio e per la competenza per valore.
In base al nuovo testo dell'art. 40 c.p.c., la (—) può essere eccepita dalle parti o rilevata di ufficio entro la prima udienza.
Inoltre, nel caso in cui debbono riunirsi cause assoggettate a riti diversi, il principio generale è che tutte le cause vengono trattate col rito ordinario, salvo che almeno una causa rientri tra quelle regolate dal rito del lavoro, nel qual caso saranno tutte trattate con questo rito. Se poi si verifica concorso tra più riti speciali, la causa principale attrae quella secondaria, ovvero quella preventivamente promossa o, infine, prevale il criterio del valore.