Litispendenza

Litispendenza (d. proc. civ.)
La (—), come la connessione e la continenza può determinare uno spostamento di competenza da un giudice ad un altro.
Si verifica la (—) quando due azioni identiche (identità di soggetti, petitum, causa petendi) sono proposte davanti a giudici diversi.
In tale ipotesi il legislatore tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici, per ragioni di economia processuale e soprattutto per evitare la possibilità di un contrasto fra giudicati.
Infatti, l'art. 39 c.p.c. dispone che se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, deve dichiarare con sentenza la (—) e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo (criterio della prevenzione).
Con il termine (—) si intende anche la pendenza della lite, ossia il suo inizio che può avere rilevanza per le parti o per il giudice (es. la (—) è data dalla notifica della citazione e ciò interrompe la prescrizione del diritto).