Litispendenza
Litispendenza (d. proc. civ.)
La (), come la connessione e la continenza pu ò determinare uno spostamento di competenza da un giudice ad un altro.
Si verifica la () quando due azioni identiche (identit à di soggetti, petitum, causa petendi) sono proposte davanti a giudici diversi.
In tale ipotesi il legislatore tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di pi ù giudici, per ragioni di economia processuale e soprattutto per evitare la possibilit à di un contrasto fra giudicati.
Infatti, l'art. 39 c.p.c. dispone che se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, deve dichiarare con sentenza la () e disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo (criterio della prevenzione).
Con il termine () si intende anche la pendenza della lite, ossia il suo inizio che pu ò avere rilevanza per le parti o per il giudice (es. la () è data dalla notifica della citazione e ci ò interrompe la prescrizione del diritto).