Impossibilità della prestazione
Impossibilit à della prestazione (d. civ.)
Tale effetto, tuttavia, non si verifica nel caso in cui l'impossibilit à sopravvenga durante il periodo di mora del debitore, salvo che questi non dimostri che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 1221 c.c.).
In caso di contratto con obbligazioni corrispettive, la parte liberata per la () dovuta non pu ò chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gi à ricevuta. Se la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e pu ò anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (art. 1464 c.c.).