Impossibilità della prestazione

Impossibilità della prestazione (d. civ.)
È una causa di estinzione dell'obbligazione a carattere non satisfattorio in quanto non fa conseguire al creditore la prestazione dovutagli.
Tale effetto, tuttavia, non si verifica nel caso in cui l'impossibilità sopravvenga durante il periodo di mora del debitore, salvo che questi non dimostri che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (art. 1221 c.c.).
In caso di contratto con obbligazioni corrispettive, la parte liberata per la (—) dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Se la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale (art. 1464 c.c.).