Eccessiva onerosità

Eccessiva onerosità (d. civ.)
Alterazione del rapporto di valore tra prestazione contrattuale e controprestazione, imputabile ad eventi straordinari ed imprevedibili. Legittima la parte interessata dall'aggravamento della prestazione, a domandare, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita [Contratto], la risoluzione purché:
— la sopravvenuta onerosità non rientri nella normale alea contrattuale (art. 1467, c. 2 c.c.);
— la controparte non offra di modificare equamente le condizioni del contratto (art. 1467, c. 3 c.c.).
Si ritiene che anche una svalutazione monetaria assolutamente imprevedibile possa determinare la risoluzione per (—).
La risoluzione per (—) non si applica ai contratti aleatori, nei quali l'assunzione del rischio è elemento naturale del contratto.
Nei contratti cd. unilaterali l'(—) comporta solo la rivedibilità della prestazione, in modo che sia ricondotta ad equità (art. 1468 c.c.).