Eccessiva onerositÃ
Eccessiva onerosit à (d. civ.)
Alterazione del rapporto di valore tra prestazione contrattuale e controprestazione, imputabile ad eventi straordinari ed imprevedibili. Legittima la parte interessata dall'aggravamento della prestazione, a domandare, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita [Contratto], la risoluzione purch é:
la sopravvenuta onerosit à non rientri nella normale alea contrattuale (art. 1467, c. 2 c.c.);
la controparte non offra di modificare equamente le condizioni del contratto (art. 1467, c. 3 c.c.).
Si ritiene che anche una svalutazione monetaria assolutamente imprevedibile possa determinare la risoluzione per ().
La risoluzione per () non si applica ai contratti aleatori, nei quali l'assunzione del rischio è elemento naturale del contratto.
Nei contratti cd. unilaterali l'() comporta solo la rivedibilit à della prestazione, in modo che sia ricondotta ad equit à (art. 1468 c.c.).