Dispensa dall’imputazione

Dispensa dall'imputazione (d. civ.)
Consiste in una disposizione del testatore o del donante con la quale si esonera il legittimario dalla imputazione ex se dei legati e delle donazioni a lui fatti nel caso in cui voglia agire in riduzione [Riduzione (Azione di)].
È un atto unilaterale, anche se è contenuto nella donazione, ed è irrevocabile in quanto è una disposizione mortis causa.
La (—) ha anche un effetto particolare nel caso di donazioni e legati in conto di legittima [Legittima (Quota di)] in quanto permette la non applicazione dell'art. 552 c.c.