Pena

Pena (d. pen.)
È la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale.
Sua caratteristica essenziale è l'afflittività: essa, infatti consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio).
In quanto inflitta dallo Stato, la (—) è una sanzione pubblica, che si differenzia dalle altre sanzioni pubbliche (es.: la sanzione amministrativa) per due caratteri: è applicata dall'autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del processo penale. La (—) criminale può, quindi, essere definita come la sofferenza (privazione o diminuzione di un bene individuale) comminata dalla legge penale ed irrogata dall'autorità giudiziaria mediante processo a colui che viola un comando o un divieto della legge medesima.
I principi che regolano la (—) nel nostro ordinamento sono:
— la personalità: la (—) è personalissima, colpisce solo l'autore del reato;
— la legalità: l'applicazione della (—) è rigorosamente disciplinata dalla legge;
— la inderogabilità: una volta minacciata, la (—) deve essere applicata all'autore della violazione (tale principio ha subìto notevoli deroghe con l'introduzione degli istituti della liberazione condizionale e del perdono giudiziale);
— la proporzionalità: la (—) deve essere proporzionata al reato. Costituiscono deroga a tale principio l'aumento facoltativo di (—) previsto per i recidivi [Recidiva], e l'art. 133 c.p., che impone al giudice di tener conto, nell'applicazione della (—), anche della capacità criminale del reo.
Per la riforma del sistema sanzionatorio delle contravvenzioni, delegata al Governo dalla L. 205/99 [Depenalizzazione].
() di morte
() edittale
È quella prevista in via astratta per un determinato reato; essa è determinata in un minimo e massimo: es. l'art. 589 c.p. per l'omicidio colposo prevede una (—) da sei mesi a cinque anni di reclusione. La pena che viene applicata nel caso specifico con la sentenza di condanna, stabilita secondo i paramentri dettati dall'art. 133 c.p., viene definita pena in concreto erogata.
() privata (d. civ.)
Pena comminata dal giudice civile su iniziativa e a favore di un privato.
Caratteristica della (—) è la mancanza di una necessaria corrispondenza tra il vantaggio pecuniario che il soggetto leso consegue e il danno effettivamente subìto. Esempi di tale figura possono aversi nella sanzione prevista dai privati nell'esercizio dell'autonomia contrattuale [Autonomia (negoziale)], in connessione al verificarsi di una determinata fattispecie, o nella sanzione conseguente ad un illecito aquiliano, quando essa superi l'ammontare del danno effettivo.