Pena
Pena (d. pen.)
Sua caratteristica essenziale è l'afflittivit à: essa, infatti consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libert à, patrimonio).
In quanto inflitta dallo Stato, la () è una sanzione pubblica, che si differenzia dalle altre sanzioni pubbliche (es.: la sanzione amministrativa) per due caratteri: è applicata dall'autorit à giudiziaria e con le forme e le garanzie del processo penale. La () criminale pu ò, quindi, essere definita come la sofferenza (privazione o diminuzione di un bene individuale) comminata dalla legge penale ed irrogata dall'autorit à giudiziaria mediante processo a colui che viola un comando o un divieto della legge medesima.
I principi che regolano la () nel nostro ordinamento sono:
la personalit à: la () è personalissima, colpisce solo l'autore del reato;
la legalit à: l'applicazione della () è rigorosamente disciplinata dalla legge;
la inderogabilit à: una volta minacciata, la () deve essere applicata all'autore della violazione (tale principio ha sub ìto notevoli deroghe con l'introduzione degli istituti della liberazione condizionale e del perdono giudiziale);
la proporzionalit à: la () deve essere proporzionata al reato. Costituiscono deroga a tale principio l'aumento facoltativo di () previsto per i recidivi [Recidiva], e l'art. 133 c.p., che impone al giudice di tener conto, nell'applicazione della (), anche della capacit à criminale del reo.
Per la riforma del sistema sanzionatorio delle contravvenzioni, delegata al Governo dalla L. 205/99 [Depenalizzazione].
() di morte
() edittale
() privata (d. civ.)
Pena comminata dal giudice civile su iniziativa e a favore di un privato.
Caratteristica della () è la mancanza di una necessaria corrispondenza tra il vantaggio pecuniario che il soggetto leso consegue e il danno effettivamente sub ìto. Esempi di tale figura possono aversi nella sanzione prevista dai privati nell'esercizio dell'autonomia contrattuale [Autonomia (negoziale)], in connessione al verificarsi di una determinata fattispecie, o nella sanzione conseguente ad un illecito aquiliano, quando essa superi l'ammontare del danno effettivo.
[anche Clausola (penale)].