Recidiva
Recidiva (d. pen.)
Rientra tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole, e comporta la possibilit à di infliggere un aumento di pena a chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro. È uno degli effetti penali della condanna.
Il codice, all'art. 99 c.p. (totalmente riformulato dalla L. 251/2005, nota come legge ex Cirielli), distingue tre forme di (). La () semplice, consiste nel fatto di commettere un reato dopo aver sub ìto condanna irrevocabile per un altro reato. Pu ò importare un aumento fino a un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.
La () aggravata, invece, si ha quando il nuovo reato è della stessa indole del precedente (recidiva specifica); quando è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale); quando è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, o durante il tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I reati, per considerarsi omogenei, debbono essere manifestazioni di un medesimo impulso delittuoso, cio è debbono rilevare una identica tendenza criminale.
La () aggravata pu ò importare un aumento della pena da infliggere fino alla met à, se concorre una sola delle tre circostanze che la determinano, fino alla met à se ne concorre pi ù di una.
La () reiterata, infine, si ha allorch é il nuovo reato è commesso da chi è gi à recidivo. Essa comporta un aumento di pena della met à, ovvero di due terzi se la recidiva è specifica o infraquinquennale. Fra gli elementi di novit à introdotti dalla L. 251/2005, si segnalano l'incremento sanzionatorio e la limitazione ai soli delitti non colposi, la qual cosa comporta che vedano esclusi dal calcolo della recidiva le contravvenzioni ed i delitti colposi.