Depenalizzazione
Depenalizzazione (d. pen.)
Si tratta di un'ipotesi in cui, a seguito di un intervento legislativo, determinati fatti costituenti reato cessano di essere considerati tali, vengono assorbiti nella categoria degli illeciti amministrativi e come tali sono soggetti ad una sanzione amministrativa.
Nel caso in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi su un fatto che all'epoca della commissione era reato ma non lo è pi ù al momento della decisione, ci ò per intervenuta (), deve emettere sentenza di proscioglimento con la formula il fatto non è pi ù previsto dalla legge come reato .
La L. 689/81 costituisce l'esempio pi ù significativo di (). Tale legge ha infatti operato: un notevole ampliamento del campo dell'illecito amministrativo depenalizzando gran parte dei reati di minima entit à.
Il legislatore, mosso soprattutto dall'intento di fronteggiare le pi ù gravi disfunzioni del sistema e in particolar modo dal fine di ridurre il sovraccarico penale degli uffici giudiziari e l'affollamento delle carceri, si è adeguato alla pi ù moderna cultura e coscienza sociale che considerano il ricorso alla pena criminale come extrema ratio, cio è come rimedio da adottare esclusivamente per le pi ù gravi violazioni di legge e, comunque, per la tutela di quei valori e di quei beni che non possono essere adeguatamente difesi altrimenti.