Depenalizzazione

Depenalizzazione (d. pen.)
Si tratta di un'ipotesi in cui, a seguito di un intervento legislativo, determinati fatti costituenti reato cessano di essere considerati tali, vengono assorbiti nella categoria degli illeciti amministrativi e come tali sono soggetti ad una sanzione amministrativa.
Nel caso in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi su un fatto che all'epoca della commissione era reato ma non lo è più al momento della decisione, ciò per intervenuta (—), deve emettere sentenza di proscioglimento con la formula il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
La L. 689/81 costituisce l'esempio più significativo di (—). Tale legge ha infatti operato: un notevole ampliamento del campo dell'illecito amministrativo depenalizzando gran parte dei reati di minima entità.
Il legislatore, mosso soprattutto dall'intento di fronteggiare le più gravi disfunzioni del sistema e in particolar modo dal fine di ridurre il sovraccarico penale degli uffici giudiziari e l'affollamento delle carceri, si è adeguato alla più moderna cultura e coscienza sociale che considerano il ricorso alla pena criminale come extrema ratio, cioè come rimedio da adottare esclusivamente per le più gravi violazioni di legge e, comunque, per la tutela di quei valori e di quei beni che non possono essere adeguatamente difesi altrimenti.