Pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione (d. amm.)
È l'insieme degli organi e delle attività direttamente preordinati al concreto perseguimento dei compiti o degli scopi considerati di pubblico interesse in una collettività statale.
Caratteristica fondamentale della (—) è la proteiformità, in quanto si manifesta in forme diverse e in continua evoluzione, in relazione alla varietà di compiti ad essa affidati.
La (—) si distingue sotto il profilo dell'organizzazione e quello dell'attività.
Riguardo al profilo dell'organizzazione è da porre in rilievo che la (—) è, nel contempo, entità organizzata e organizzante. Organizzata poiché deve essere strutturata secondo disposizioni di legge, per i fini predeterminati in sede politica.
Organizzante in quanto il potere organizzativo è strumentale per l'esercizio di un'azione amministrativa flessibile ed in sintonia con i fini da realizzare; ciò deriva dalla necessità di un continuo adeguamento e di una permanente integrazione dei pubblici poteri.
Sempre sotto il profilo organizzativo, nel sistema amministrativo italiano, si deve rilevare che accanto allo Stato-Amministrazione esiste una pluralità di soggetti giuridici (cd. enti pubblici) esplicanti funzioni e compiti amministrativi [Ente pubblico].
Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, la competenza spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (c.d. foro erariale).
Se la (—) è convenuta, il riferimento è al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova il bene, mobile o immobile, oggetto della domanda [Petitum].
Tale foro è inderogabile ed esclusivo.