Mobilità
Mobilit à (d. lav.)
La mobilit à è uno strumento che rende meno gravi sul piano sociale i fenomeni di crisi occupazionali, e che consente il passaggio dei lavoratori licenziati da imprese in crisi a imprese che necessitano di mano d'opera. L'istituto opera a seguito di licenziamenti collettivi per riduzione del personale da parte di imprese con pi ù di 15 dipendenti e nei confronti di imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale che non sono in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi o che non possono attivare misure alternative.
L'iscrizione nelle liste di () costituisce presupposto necessario per accedere al relativo trattamento economico (c.d. indennit à di ().
L'indennit à di () è riconosciuta ai lavoratori con un'anzianit à aziendale di almeno 12 mesi con un rapporto a carattere continuativo e comunque non a termine nonch é ai lavoratori collocati in mobilit à da parte di imprese rientranti nell'ambito applicativo della CIGS, ovvero appartenenti a determinati settori produttivi e aventi specifiche dimensioni occupazionali.
L'indennit à di mobilit à è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale spettante al lavoratore, e ha una durata variabile, da 12 mesi fino a 24 mesi per i lavoratori che hanno da 40 a 50 anni e a 36 mesi per i lavoratori con pi ù di 50 anni.