Collocamento

Collocamento (d. lav.)
Insieme di strutture pubbliche e di procedure amministrative avente ad oggetto la costituzione di rapporti di lavoro subordinato.
L'istituto del (—) trova il suo fondamento negli artt. 41 e 351 Cost.:
— il primo sancisce il dovere, per lo Stato, di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini (politica dell'impiego);
— il secondo affida allo Stato il compito di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.
Originariamente, il (—) costituiva una pubblica funzione esercitata direttamente e esclusivamente dallo Stato.
Il sistema era basato sulla formazione di graduatorie di avviamento (cd. liste) di prestatori di lavoro in relazione alla loro qualificazione professionale, tenute presso gli uffici pubblici di (—), e sul meccanismo della richiesta numerica delle figure professionali da assumere, successivamente trasformata in richiesta nominativa, inoltrata dai datori di lavoro a cui faceva seguito il nulla-osta all'assunzione da parte dell'ufficio di (—).
Solo dopo questo atto, poteva costituirsi regolarmente il rapporto di lavoro. Questo sistema di tipo pubblicistico, combinato con il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'ordinamento con la L. 1369/1960, impediva qualsiasi attività privata nel campo della mediazione tra domanda e offerta di lavoro e determinava una situazione di monopolio delle strutture pubbliche accompagnata, però, da una palese inefficienza e inadeguatezza ai mutati contesti socio-economici.
Una prima svolta si è avuta con la L. 608/1996 che introducendo per la generalità dei lavoratori del settore privato il meccanismo dell'assunzione diretta, segna il definitivo passaggio del (—) da una funzione di intermediazione preventiva ad una funzione prevalentemente di controllo posteriore alla costituzione del rapporto.
Successivamente con la L. 196/1997 si è operata una prima parziale apertura del (—) a soggetti privati, consentendosi l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro ad apposite agenzie private, di fornitura di lavoro temporaneo [Lavoro (interinale)].
Con il D.Lgs. 469/1997 si è provveduto:
— da un lato, a decentrare a Regioni e enti locali le funzioni relative al (—) dei lavoratori e alle politiche attive del lavoro;
— dall'altro, ad aprire il sistema a imprese o gruppi d'imprese private in possesso di appositi requisiti.
L'organizzazione del (—) è quindi demandata a ciascuna Regione che deve provvedere mediante la definizione, con propria legge (regionale), degli organismi preposti al (—).
A livello provinciale le funzioni e i compiti relativi al (—) sono svolti mediante strutture denominate centri per l'impiego e attraverso la commissione per le politiche del lavoro (organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali).
Con la piena operatività della riforma del D.Lgs. 276/2003 ha cessato di esistere l'istituto del (—) così come tradizionalmente concepito.
In suo luogo si svolgono una serie di attività sul mercato del lavoro, solo in parte qualificabili come interventi di natura pubblica e gestiti dagli enti locali (Regioni e Province) secondo il modello prefigurato dal D.Lgs. 469/1997.
La mediazione nei rapporti di lavoro viena svolta in concorrenza dalle strutture pubbliche e da quelle private, mentre lo Stato svolge un'attività di coordinamento tra i vari mercati del lavoro territoriali [Borsa (continua nazionale del lavoro)] e di garanzia dell'osservanza della disciplina di legge.