Formazione professionale
Formazione professionale (d. lav.)
La () è l'insieme degli interventi volti a promuovere la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli artt. 3, 4, 35 e 38 Cost., al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalit à dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale (art. 1 L. 845/78, c.d. legge-quadro sulla formazione professionale).
La (), strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
Le iniziative di () sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati esentati, e possono riguardare ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di () possono essere ammessi anche gli stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
Allo scopo di riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, è istituito (art. 69 L. 144/1999) il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), articolato in percorsi che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati secondo le priorit à indicate dalla programmazione economica regionale.
() e percorso scolastico
La () è strettamente legata al percorso formativo scolastico.
Con la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 18-12-2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che:
l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa;
si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialit à;
gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale.
Le competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialit à, consapevolezza ed espressione culturale.
In questo contesto, l'art. 1, co. 622, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) stabilisce che:
l'istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18 anno di et à; l'et à per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da 15 a 16 anni;
l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi 2 anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.