Frutti

Frutti (d. civ.)
Si intende il prodotto derivante da un bene produttivo che si raccoglie periodicamente quando, però, con tale operazione si conservi e non si alteri la destinazione della cosa madre.
Il codice distingue due tipi di (—):
— (—) naturali: sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo (es.: i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere). Essi diventano beni autonomi solo al momento della separazione, il che, peraltro, non esclude che possano essere oggetto di disposizione, come beni futuri, indipendentemente dalla cosa-madre, anche prima della separazione. In questo caso, però, l'efficacia dell'atto di disposizione è subordinata alla separazione, cioè al momento in cui i (—) acquistano esistenza autonoma (art. 1472 c.c.).
 Di regola, i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (art. 821 c.c.); tuttavia, la loro proprietà può essere attribuita ad altri, dalla legge (es.: all'usufruttuario: art. 984 c.c.) o in virtù di un atto negoziale. In questo caso, la proprietà si acquista con la separazione;
— (—) civili: sono quelli che provengono indirettamente da altro bene e rappresentano il corrispettivo del godimento che altri ha su questo bene (es.: interessi, pigioni, canoni etc.).
I (—) civili devono presentare il carattere della periodicità; essi si acquistano col decorso del tempo (giorno per giorno, cioè con la maturazione) in ragione della durata del diritto.
Si noti, infine, che:
— i (—) naturali si presentano, dopo la separazione, come oggetto di un diritto reale; prima della separazione, invece, in quanto sono considerati beni futuri, non è concepibile su di essi un diritto reale perché non si può esercitare un potere immediato su una cosa che non ancora esiste;
— i (—) civili sono sempre oggetto di un diritto di credito.
Una particolare disciplina è prevista per le restituzioni dei frutti a carico del possessore in buona fede e dell'accipiente di un pagamento indebito [Indebito (Pagamento dell')].
Infatti, il possessore in buona fede fa suoi i frutti maturati fino alla domanda giudiziale, mentre deve restituire quelli percepiti e percipiendi dopo la domanda giudiziale.
Diversamente, il possessore in mala fede deve restituire tutti i frutti maturati prima e dopo la domanda giudiziale.