Ministro

Ministro (d. cost.)
Organo di governo preposto alla direzione di un Ministero, esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. In particolare al (—) spettano:
— le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
— la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive, generali per l'azione amministrativa e la gestione;
— l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
— la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico dei terzi;
— le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
Oltre al (—) titolare di un Ministero, possono essere nominati anche (—) senza portafoglio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, essi non sono a capo di un Dicastero e svolgono le loro funzioni su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il D.Lgs. 303/1999, nel tentativo di ricondurre tale figura alla sua vocazione originaria di collaboratore politico del Presidente, ha stabilito all'art. 123 l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei compiti conferiti direttamente dalla legge ai Ministri senza portafoglio. Questi compiti in ogni caso non sono svolti direttamente dal Presidente del Consiglio ma da quest'ultimo delegati.
() plenipotenziario
() senza portafoglio
Con tale espressione si indicano quei Ministri i quali sono tali in base ai compiti (politici) loro affidati, ma non sono responsabili di un dicastero particolare e, quindi, non hanno compiti amministrativi [Ministero].
La Costituzione non prevede questa figura particolare di Ministro, che è stata per la prima volta disciplinata dalla L. 400/1988 il cui art. 9 prevede che, all'atto della formazione del Governo, possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, presso la Presidenza del Consiglio, e svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.
Il D.Lgs. 303/1999 attribuisce al Presidente del Consiglio anche le funzioni conferite direttamente dalla legge ai (—). Tali compiti, in ogni caso, non sono esercitati direttamente dal Presidente del Consiglio, ma da quest'ultimo delegati ai menzionati Ministri.