Autorità amministrative indipendenti

Autorità amministrative indipendenti (d. amm.)
Sono enti od organi pubblici creati dal legislatore al fine di garantire un'esigenza di autonomia ed imparzialità, diversamente atteggiata in funzione del momento politico e delle caratteristiche operative necessarie, in settori economici e sociali nevralgici cui esse sono preposte.
Sono dotate di sostanziale indipendenza dal Governo, caratterizzate da autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile, e dalla mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell'esecutivo, fornite di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici.
Esse svolgono una funzione di regolamentazione e tutela di interessi di rilievo costituzionale (ad es. l'obiettività dell'informazione, la libertà di concorrenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, il diritto alla riservatezza etc.) che vengono in rilievo in settori e materie nei quali il contemperamento degli opposti interessi si presenta particolarmente delicato. Ciò spiega l'attribuzione di un'ampia autonomia che consente a tali organismi di svolgere in modo imparziale la propria attività, evitando pericoli di condizionamento da parte del potere politico, del potere economico o di gruppi di pressione.
Tra le (—) ricordiamo: l'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni etc.