Mantenimento

Mantenimento (d. civ.)
() del coniuge
() dei figli
È previsto dall'art. 30 Cost. anche per i figli nati fuori dal matrimonio e costituisce un diritto-dovere dei genitori.
() del lavoratore inabile
È previsto dall'art. 38 Cost. quale diritto del cittadino che versa in condizioni di invalidità ed è privo dei mezzi necessari a vivere.
() diretto
In seguito all'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'affidamento condiviso (L. 54/2006), la potestà genitoriale sarà esercitata, per le questioni più importanti, da entrambi i genitori (cd. potestà bigenitoriale). Il (—) è la logica conseguenza di questa nuova forma di affidamento: i genitori saranno chiamati entrambi a contribuire direttamente al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. L'assegno di mantenimento viene così ad assumere un ruolo secondario, finalizzato al rispetto del principio di proporzionalità, che dovrà basarsi sulle esigenze dei figli, il tenore di vita da loro goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, il costo economico dei compiti domestici e di cura che sono stati presi in carico da ciascun genitore.