Mantenimento
Mantenimento (d. civ.)
() del coniuge
() dei figli
[Filiazione].
() del lavoratore inabile
() diretto
In seguito all'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'affidamento condiviso (L. 54/2006), la potest à genitoriale sar à esercitata, per le questioni pi ù importanti, da entrambi i genitori (cd. potest à bigenitoriale). Il () è la logica conseguenza di questa nuova forma di affidamento: i genitori saranno chiamati entrambi a contribuire direttamente al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. L'assegno di mantenimento viene cos ì ad assumere un ruolo secondario, finalizzato al rispetto del principio di proporzionalit à, che dovr à basarsi sulle esigenze dei figli, il tenore di vita da loro goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, il costo economico dei compiti domestici e di cura che sono stati presi in carico da ciascun genitore.