Separazione
Separazione
() dei beni del defunto (d. civ.)
Istituto diretto ad impedire la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede, al fine di garantire che i creditori o legatari del de cuius possano soddisfarsi sul patrimonio ereditario a preferenza dei creditori dell'erede (artt. 516 ss. c.c.).
La (), pertanto, tutela i creditori del defunto quando la confusione dei due patrimoni pu ò cagionare ad essi un danno, per la sussistenza, ad esempio, di debiti nel patrimonio dell'erede. La confusione dei patrimoni comporterebbe, infatti, per i creditori del defunto il concorso con quelli dell'erede per soddisfarsi sull'unico patrimonio.
La separazione investe non tutto il patrimonio del defunto, ma solo i singoli beni per i quali è richiesta. Essa giova solo ai creditori e ai legatari che l'abbiano chiesta; pi ù precisamente, i creditori ed i legatari separatisti hanno diritto a soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non hanno chiesto la (), semprech é i beni non separati siano sufficienti a soddisfare le ragioni dei non separatisti.
() dei beni fra i coniugi (d. civ.)
Il regime di separazione dei beni, che era quello legale prima della riforma del diritto di famiglia e che attualmente pu ò essere costituito mediante apposita convenzione matrimoniale, si caratterizza per il fatto che ciascuno dei coniugi ha la titolarit à esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, sempre che riesca a dare la prova della propriet à esclusiva; ha, inoltre, il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo e i redditi derivanti da tali beni sono attribuiti esclusivamente al coniuge che ne risulta titolare.
() dei coniugi (d. civ.; d. proc. civ.)
Consiste nell'interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale e d à vita a uno stato giuridico dei rapporti coniugali avente carattere potenzialmente transitorio, in quanto pu ò essere fatto cessare in ogni momento, senza bisogno di alcuna formalit à, con una semplice riconciliazione (art. 157 c.c.). La () non fa venir meno il vincolo matrimoniale.
L'istituto della () è stato modificato dalla legge sulla riforma del diritto di famiglia (L. 151/75) e da recenti interventi normativi.
In seguito alla () cessa la presunzione di paternit à e si scioglie la comunione legale.
Il diritto civile disciplina due forme di ():
() giudiziale, richiesta da una parte nei confronti dell'altra. Il suo fondamento (art. 151 c.c.) è il verificarsi, anche indipendentemente dalla volont à di uno o di entrambi i coniugi, di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole . Il procedimento si conclude con sentenza.
() consensuale, richiesta da entrambi i coniugi mediante un accordo col quale, limitatamente agli interessi disponibili, pongono le regole dei loro futuri rapporti.
() dei processi (d. proc. civ.)
Tale facolt à di () per ò sussiste semprech é si verta in materia di litisconsorzio facoltativo e non di litisconsorzio necessario [Litisconsorzio] o si tratti di pi ù azioni, pur non connesse oggettivamente, proposte contro la stessa parte.