Libretto

Libretto
() di conto corrente bancario
Documento sul quale vengono annotati i versamenti eseguiti dal correntista. I prelievi sono, invece, provati dagli assegni e dagli ordini di pagamento in possesso dalla banca. Si tratta di un documento probatorio il cui possesso non attribuisce la legittimazione a disporre del credito esistente presso la banca [Conto corrente (bancario)].
() di deposito a risparmio
È il documento che la banca rilascia al cliente a seguito della conclusione di un contratto di deposito a risparmio [Deposito (bancario)].
Il (—) costituisce la prova del contratto e va presentato ad ogni operazione che il depositante intende compiere.
Sul (—) devono essere annotate tutte le operazioni compiute: le annotazioni contenute nel libretto, firmate dall'impiegato della banca addetto al servizio, fanno piena prova dei rapporti tra banca e depositante (art. 1835 c.c.).
Il (—) può essere:
— nominativo, quando contiene l'indicazione del depositante: in tal caso, per la riscossione il possessore deve dimostrare di essere l'intestatario del (—) e la banca è liberata solo se paga all'intestatario del (—), debitamente identificato;
— nominativo pagabile al portatore, quando contiene l'indicazione del depositante, ma il pagamento può essere effettuato al portatore;
 al portatore, quando non contiene l'indicazione del depositante: in tal caso, il possesso del (—) attribuisce la legittimazione ad ottenere il rimborso delle somme depositate.
() formativo del cittadino
Documento personale in cui vengono registrate tutte le competenze acquisite dal lavoratore nel corso della vita durante la sua formazione professionale.
Comprende i dati relativi ai periodi di:
— apprendistato e contratto di inserimento;
— formazione specialistica e continua svolta da enti accreditati dalle Regioni;
— conoscenze acquisite in modo informale secondo i parametri dell'Unione Europea sull'apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.
Il (—) è stato introdotto dal D.Lgs. 276/2003 (cd. riforma Biagi) quale ulteriore mezzo per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro [Mercato del lavoro]. Permette, infatti, una veloce e dettagliata conoscenza della professionalità del lavoratore, in un sistema basato sulla trasparenza e libertà delle forme di acquisizione e comunicazione dei dati. Il D.M. 10-10-2005 ha approvato il modello del (—).
II (—) è stato introdotto in via sperimentale solo in alcune Regioni nell'arco del 2006, con modalità di applicazione differenziate nelle singole Regioni ma secondo un piano di lavoro comune e condiviso. Al termine di questo anno di sperimentazione, è prevista la diffusione e la messa a regime del (—) per tutti i cittadini che lo richiederanno.